La detrazione per l'affitto dei lavoratori fuori sede consente di beneficiare di una percentuale importante applicabile alla rata.
I lavoratori che per specifici motivi diventano fuori sede e spostano la residenza a più di 100 km dal Comune in cui vivono, possono beneficiare di una detrazione fiscale applicabile all’affitto.
L’immobile locato dev’essere catalogato come “abitazione principale” e deve – oltre che rispettare la distanza prevista (cento chilometri) – esser ubicato in una Regione differente. Ma vediamo come richiederla nello specifico.
Detrazione affitto lavoratori fuori sede nel 730

La detrazione applicabile in un contratto di affitto destinata ai lavoratori fuori sede (purché sussistano le condizioni precedenti), va indicata all’interno del modello 730 e più precisamente nel rigo E72.
Qualora il benefit fosse approvabile, il vantaggio fiscale dovrà essere rapportato in base ai giorni effettivi goduti all’interno della “prima casa”.
Tuttavia esistono due tipologie di redditi e soglie da dover rispettare: 495,80€ qualora il reddito fosse più alto di 15.493,71€ ma inferiore a 30.987,41€.
Mentre il beneficio aumenterebbe a 991,60€ se il reddito massimo fosse pari a 15.493,7€.
I soggetti beneficiari
I soggetti che potranno godere del benefit fiscale devono soddisfare due specifiche condizioni: il lavoratore deve aver trasferito la propria residenza ed aver firmato un contratto d’affitto (regolarmente registrato) in una Regione differente da quella originaria, e il suo impiego dev’essere esclusivamente come dipendente.
Per quanto riguarda la natura del contratto di casa non ci sono altre restrizioni legate alla “tipologia”, se non l’obbligo di adibirla come prima abitazione.
Attenzione all’ultimo elemento imprescindibile, ovvero che il contratto di locazione deve far riferimento ad un immobile in prossimità o nei Comuni limitrofi del luogo in cui si lavora.
Eccezioni particolari
La normativa riguardo agli aiuti fiscali nei confronti dei lavoratori fuori sede include anche delle eccezioni particolari. Ad esempio, se l’impiegato venisse licenziato o si dimettesse, dal successo anno di imposta non godrebbe più del beneficio.
Oppure, laddove ci siano più beneficiari (magari perché l’appartamento è in condivisione), occorrerà che ognuno di loro soddisfi i requisiti individualmente e soltanto così potrà vantare della propria quota.
Se invece il lavoratore dovesse affrontare un ennesimo trasferimento ma stavolta all’estero, questa volta si terrà in considerazione soltanto l’anno fiscale effettivamente goduto nel Bel Paese (senza vantare i redditi nel territorio nazionale non sarà possibile beneficiarie della detrazione).
I documenti da presentare e conservare
La Legge impone la presentazione e conservazione di alcuni documenti specifici, ovvero tre:
- La CU dell’anno in corso che comprovi il lavoro con contratto subordinato;
- Contratto d’affitto regolarmente registrato;
- Un’autocertificazione in cui il lavoratore ammette di possedere ogni condizione richiesta e di vivere nella sua “prima abitazione” dove ha la residenza.
