Il rimborso chilometrico dovrebbe essere oggetto di deducibilità, soltanto se è previsto un calcolo analitico.
Il rimborso chilometrico può godere della deducibilità fiscale ma soltanto se viene calcolato in maniera specifica e precisa. Laddove l’azienda pagasse un forfait, allora per il professionista si tratta di un accumulo del reddito imponibile (nonostante venga trascritto in fattura).
Il dubbio nasce dopo un interpello dell’Agenzia delle Entrate, il cui ente aveva deciso di far cumulare il credito sotto forma di rimborso in km (nonostante il professionista l’avesse specificato in fattura), e pur tenendo conto delle tabelle ACI aggiornate. Ma allora per quale motivo il fisco ha deciso di operare così?
Rimborso chilometrico con e senza deducibilità

Il rimborso chilometrico potrebbe essere di natura oggetto di deducibilità. Tuttavia, chiarisce il fisco, per poterlo riconoscere è indispensabile che il professionista prosegua con un calcolo analitico e non basato su un forfait.
In quel caso infatti, il rischio sarebbe – pur distinguendolo in fattura dalle proprie prestazioni – di vedersi cumulare il reddito imponibile.
Per comprovare l’analiticità delle spese, occorre documentare le stesse in modo individuale, allegando anche i documenti che possano confermare l’esborso (così da poter differenziare i ricavi provenienti dall’attività professionale).
Caratteristiche di sola analiticità
L’Amministrazione Finanziaria – nell’interpello – ha ricordato che per un corretto trattamento fiscale basato sull’inerenza tra quanto ottenuto come rimborso in chilometri e quanto invece ricevuto come compenso per la prestazione offerta, occorrerà effettuare dei calcoli analitici.
Dunque il committente dovrà ricevere il conteggio nei minimi dettagli, con annessa documentazione. Quindi il professionista dovrà tener conto delle tabelle ACI ai dati aggiornati, dimostrare il percorso e il numero di chilometri percorsi, allegare ricevute o scontrini del carburante pagato e differenziare gli importi in fattura.
Con queste caratteristiche il lavoratore autonomo potrà procedere – previa possibilità del regime fiscale – a dedurre l’intero costo in merito al rimborso chilometrico. L’unico parametro come abbiamo potuto vedere fa federe ai calcoli analitici e non con pagamenti forfait.
