Regole per gli influencer. È quello che chiede l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), che all’unanimità ha deciso di indire una consultazione pubblica sulle misure per garantire il rispetto delle disposizioni dei soggetti che creano contenuti audio-visivi e li diffondono. Non si tratta solo di influencer, ma anche di vlogger, streamer e creator, soggetti che creano, producono e pubblicano tali contenuti attraverso piattaforme per la condivisione di video e, in generale, sui social media. Visto che «svolgono un’attività analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi» e hanno «una responsabilità editoriale» sui contenuti condivisi sulle piattaforme, e tenuto conto della crescente rilevanza e diffusione dell’attività svolta, le istituzioni pubbliche ora accendono un faro.
Del resto, hanno un impatto su utenti, consumatori e società, portando all’avvio di iniziative regolamentari anche all’estero. In questo contesto si inserisce la mossa dell’Agcom riguardo norme e regole per influencer, così da favorire una maggiore trasparenza e consapevolezza nei confronti di stakeholder e pubblico. Pertanto, l’Agcom sottopone a consultazione pubblica un documento riguardante le misure volte a garantire il rispetto delle disposizioni del Testo unico, al fine di acquisire le osservazioni dei soggetti interessati.
“ATTIVITÀ INFLUENCER ANALOGA A QUELLA DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA”
L’Autorità ritiene che, al termine della consultazione pubblica, questo documento potrà portare ad un veicolo regolamentare nella forma di Linee guida. L’Agcom però diversifica tra soggetti che propongono contenuti audiovisivi in modo continuo, con modalità e organizzazione tale da essere sovrapponibili ad un catalogo di un servizio di media on demand, come i canali YouTube. Per loro sarà opportuno applicare quasi tutti gli obblighi previsti dal Testo unico, come l’iscrizione al ROC, la disciplina in materia di opere europee e indipendenti, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività). Invece, ai soggetti che operano in modo meno continuativo e strutturato non appare giustificata l’applicazione nella sua interezza del regime giuridico previsto per i servizi di media audiovisivi a richiesta.
Ma l’Agcom assicura, tuttavia, di non prevedere oneri burocratici non necessari. Ai servizi di piattaforma per la condivisione di video si applicano comunque le disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del Testo unico e i regolamenti attuativi adottati dall’Autorità. Di conseguenza, questi servizi sono esclusi dall’applicazione del provvedimento che verrà adottato a esito della consultazione, perché tali piattaforme rappresentano solo lo strumento tramite cui gli influencer rendono disponibili al pubblico i propri contenuti. La consultazione pubblica avrà una durata di 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet istituzionale dell’Agcom.