Le agevolazioni su un acquisto sulla prima casa in corso di costruzione, non possono essere approvate.

Le agevolazioni su un acquisto della prima casa sono oggetto di un’attenta valutazione. Su una recente sentenza di quest’anno, la Corte di Cassazione si è espressa fermando il benefit su un immobile in corso di costruzione.

I problemi sarebbero due, la mancata conclusione dei lavori a distanza di 3 anni dall’atto di acquisto, e la categoria catastale F/3 che rappresenta in termini di Legge un’unità senza rendita catastale.



Niente agevolazioni su acquisto prima casa “da costruire”

Tribunale (Foto: Pixabay)

Due contribuenti che avevano richiesto delle agevolazioni su un acquisto della prima casa (in costruzione) godendo del 4% di IVA agevolata anziché l’ordinaria al 10%.

L’Agenzia delle Entrate – dopo delle indagini accurate – ha contestato il beneficio fiscale concesso in precedenza, pretendendo il recupero di quanto versato e l’attuazione dell’aliquota originaria.



Un’affermazione che non ha coinvolto gli acquirenti, che avevano deciso di attivare le utenze e spostare la loro residenza su quello stesso immobile, seguendo il principio della “prima abitazione”.

Ricorso respinto

Dopo una serie di richieste dinnanzi ai giudici, la sentenza si è conclusa dopo il giudizio espresso della Suprema Corte, il quale ha stabilito che non basta fissare la residenza per poter giovare del beneficio sulla prima casa, ma dovevano esser rispettati i termini di conclusione dei lavori.

L’ufficio fiscale da parte sua, non può ricorrere a nessun accertamento per i motivi sopra indicati, specialmente per il mantenimento del “valore catastale” in F, che esenta l’attribuzione di una rendita.



I contribuenti contestavano perfino le sanzioni a cui erano soggetti, che secondo la normativa sarebbero servite e destinate ai fondi degli accertatori. Il principio di negazione si basa sul possibile conflitto d’interesse economico dell’ente amministrativo, ma secondo la Corte la discrezione spetterà al legislatore.

La sentenza si conclude sottolineando il comportamento professionale, legale e corretto da parte dell’amministrazione fiscale, che applicherà il dovuto (recuperando la precedente aliquota agevolata non realmente prevista), nel rispetto della normativa vigente.