Oggi, lunedì 23 ottobre, si sono aperte ufficialmente le domande per i ristori in merito all’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna nel maggio di quest’anno. Da oggi, insomma, si potranno presentare le richieste, con una finestra temporale che va da qui alle ore 18 di lunedì 6 novembre 2023. Gli aiuti erano stati disposti con il decreto alluvione e spetteranno, come da Decreto del Ministero del Turismo e del Mef alle “imprese turistiche e ricettive”. Non si tratterà, in altre parole, di ristori che spetteranno a tutti i cittadini e le imprese colpiti dall’alluvione in Emila-Romagna, ma solamente ad una parte ristretta di essi.
Ristori per l’alluvione in Emilia-Romagna: a chi spettano, come fare domanda e cosa presentare
A disporre questa tornata di ristori per l’alluvione in Emilia-Romagna è il decreto legge del primo giugno 2023, convertito con la legge del 31 luglio, che ha disposto gli aventi diritto, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione. Da decreto, potranno accedere a questi aiuti le attività turistiche e ricettive, inclusi porti, stabilimenti, parchi tematici, agriturismi e settore fieristico.
Parte di questi ristori per l’alluvione in Emilia-Romagna saranno, inoltre, erogati al settore della ristorazione e del trasporto mediante noleggio di bus con conducente. A livello di territori, invece, saranno coinvolte le province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Pesaro/Urbino e Rimini, oltre ai comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Londa, fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e la città di Firenze. Per presentare la domanda di ristori per l’alluvione in Emilia-Romagna ci si dovrà collegare al sito istanze.ministeroturismo.gov.it, accedendo con Spid o Cie all’apposita sezione. Sarà, infine, necessario allegare alla domanda l’eventuale delega, oltre alla perizia di un tecnico su i danni materiali subiti (articolo 4, comma 2, lettera a) e alla perizia di un revisore contabile o di un commercialista per la riduzione dei danni (articolo 4, comma 2, lettera b).