La Corte di Cassazione ha deciso nel mese di ottobre di precisare alcuni importanti principi in tema di indennizzo sul lavoro a seguito di infortunio. In particolare con l’ordinanza 29611 del 11 ottobre 2022 è stato rilevato che è possibile indennizzare da parte dell’INAIL non soltanto il rischio specifico del lavoratore, ma anche il rischio specifico in proprio, quindi quello che non è insito nell’atto materiale della prestazione lavorativa, bensì collegato con la prestazione lavorativa stessa.
Ansia e depressione causate da mobbing: l’INAIL deve indennizzare?
Nel testo unico 1124/65 sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro. Ma che cosa significa specificamente tutto questo?
Va detto che i giudici ritengono che poiché il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue implicazioni, sottoponendola anche a rischi per la sfera fisica che psichica, sono indennizzabili anche i rischi psicologici derivanti dal lavoro. Questo concerne anche le forme di malattia derivanti da tipologie non presenti nelle tabelle e quindi dove il lavoratore dovrà dimostrare il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia diagnosticata.
Per il giudice alcuni disturbi psicologici si acquisiscono a fronte di alcune circostanze lavorative, pur lavorando in pieno, apparente sicurezza. Quindi quando viene accertato da un medico che un lavoratore ha sviluppato una forma di depressione a causa della sua situazione lavorativa, l’INAIL ha l’obbligo di prestare l’indennizzo poiché non si può correttamente formulare una distinzione tra malattie fisiche e malattie psichica.
Ansia e depressione causate da mobbing: la decisione della Cassazione
La corte ha osservato che dal lavoro può derivare un rischio per tutte le dimensioni dell’individuo, sia per quanto concerne la salute mentale sia per quanto concerne la salute fisica. Per questo anche ai sensi degli articoli 32 e 38 della costituzione, il lavoratore, in quanto persona, deve essere indennizzato dall’INAIL anche per malattie non espressamente tabellate. Con l’ordinanza 31514 del 25 ottobre 2022 la Corte suprema ha confermato che sussiste il diritto all’indennizzo INAIL per l’ansia e la depressione causati dal mobbing in azienda a condizioni che derivino dal fatto oggettivo dell’esecuzione della prestazione lavorativa in un determinato ambiente.
Nel caso di specie il giudice era intervenuto dopo che il primo grado aveva negato l’indennizzo nei confronti dell’INAIL per il disturbo post traumatico da stress cronico con depressione e ansia miste, conseguente all’azione di mobbing messa in atto dalla datrice di lavoro. Il giudice aveva ritenuto che queste non fossero patologie professionali indennizzabili. La vertenza quindi è giunta in Cassazione e di giudici della suprema Corte hanno accolto Le istanze del lavoratore chiarendo che il lavoro implica la salute dell’essere umano in tutta la sua sfera fisica e mentale.