Ancora pochi giorni prima di avere lo sconto fiscale sui beni non strumentali ai soci, sulla cessione e trasformazione.
Con la nuova Legge di Bilancio si confermano i vantaggi fiscali dei beni non strumentali destinati ai soci. Il risparmio si potrà applicare sia ai beni mobili che a quelli immobili, e purché il trasferimento derivi da società definite “commerciali”, ovvero: SPA, SNC, SRL, SAPA e SAS.
Attenzione alla scadenza da rispettare del 30 settembre. Questa data non dovrà esser superata se si vuole godere dell’imposizione fiscale agevolata, altrimenti ci sarà un decadimento immediato del vantaggio.
Beni non strumentali ai soci e variazioni dell’attività
Lo sconto fiscale sui beni non strumentali da garantire ai soci è assodato, e a patto che la cessione avvenga entro la fine di settembre. C’è da rispettare anche la data per eventuali cambi societari, a cui possono applicare i benefit.
Il vantaggio verrà applicato sulla plusvalenza, tenendo conto del prezzo di mercato ordinario, dunque su ogni trasformazione, cessione o attribuzione dei beni sopra indicati (e nel momento in cui si conclude l’operazione).

Tasse agevolate
Sulle aliquote da calcolare al momento dell’intervento ci sono delle differenze. Chi gode del benefit primario può scontare l’8%, mentre le attività che per Legge non sono “attive e operative”, dovranno basarsi su un lieve rialzo del 10,5%.
Per le riserve che invece sono “oggetto di annullamento”, la tassa è al 13%.
Una scelta da ponderare
La scelta prevista per le società permette ai soci di poter decidere se restituire utili oppure capitali, attenzionando dunque all’opzione più conveniente per risparmiare ad esempio sulle plusvalenze che prevedrebbero la tassazione ordinaria (con l’IRAP, l’IRPEF e l’IRES).
Tuttavia le date da rispettare per concludere il pagamento sono due: entro la fine del mese di settembre (precisamente prima del giorno 30), è dovuto il 60% del totale, mentre il residuo (il 40%) va saldato non oltre il 30 novembre.
In misura standardizzata e fissa si potrà risparmiare anche sulle imposte catastali, di registro e perfino ipotecarie.
