SENTENZA BIMBI ADOTTATI: LE MOTIVAZIONI DELLA CONSULTA
«Tutti i bambini adottati hanno diritto ad un legame di parentela con la famiglia del genitore adottante»: così la Corte Costituzionale ha depositato le motivazioni della sentenza numero 79, già anticipate nel comunicato stampa del 24 febbraio scorso.
La tutela dell’interesse del minore, spiegano i giudici della Consulta, impone di garantire a tutti i bambini adottati «il riconoscimento dei rapporti di parentela che nascono dall’adozione». Stando alla sentenza della Corte, che nasce dal caso portato in auge dal Tribunale per i minorenni di Bologna, il minore adottato ha lo status di figlio e non può essere dunque privato dei legami parentali che lo Stato in sede costituzione ha voluto garantire “a tutti i figli a parità di condizioni, perché tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini, con i fratelli e con i nonni”. Di conseguenza, è incostituzionale non riconoscere tali legami familiari: equivarrebbe «a disconoscere l’identità del minore costituita dalla sua appartenenza alla nuova rete di relazioni familiari che di fatto costruiscono stabilmente il suo quotidiano».
“DIRITTO LEGAME PARENTELA CON GENITORI ADOTTIVI, EFFETTIVA LA TUTELA DELLA CORTE DI STRASBURGO”
Con tale sentenza la Corte Consulta ha dichiarato illegittimo l’articolo 55 della legge n.184 del 1983 che imponeva di applicare all’adozione in casi particolari dei minori le regole dettate dall’articolo 300 del Codice Civile per l’adozione dei maggiorenni. In forma definitiva invece, con la sentenza depositata dalla giudice Emanuela Navarretta, la Corte Costituzionale ha ritenuto che un profilo «tanto rilevante per la crescita e per la stabilità di un bambino» non potesse essere regolato «tramite il rinvio alla disciplina operante per l’adozione dei maggiorenni, istituto che è plasmato su esigenze prettamente patrimoniali e successorie». Con questo intervento la Consulta rende pienamente effettiva la volontà degli orientamenti della Corte di Strasburgo: riconosciuta la tutela offerta dall’adozione in casi particolari a tanti minori, ovvero «bambini orfani o orfani con disabilità; bambini abbandonati o semi-abbandonati, non adottabili con l’adozione legittimante; minori che vivono nel nuovo nucleo familiare del genitore biologico; minori cui si riconosce l’interesse a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e consolidate con il convivente o con il partner dello stesso sesso del genitore biologico».