Il bonus Natale 2025 risulterà nella dichiarazione dei redditi di quest’anno per il periodo d’imposta interessato, ovvero il 2024. L’indennità goduta insieme alla tredicesima mensilità è stata pagata per un importo corrispondente a cento euro una tantum e soltanto ai lavoratori dipendenti con figli a carico.
L’obbligo in dichiarazione spetta anche ai datori di lavoro che hanno riconosciuto la gratificazione natalizia ai propri impiegati. L’adempimento fiscale va sottoscritto nel modello 770 del 2025 e nelle certificazioni uniche risalenti all’anno scorso.
Bonus Natale 2025 richiedibile a certe condizioni
Il bonus Natale previsto per il 2024 può essere richiesto anche nel 2025, ma soltanto dai lavoratori che l’anno scorso non hanno visto l’accredito insieme alla loro 13esima. Per recuperare la cifra mai arrivata è essenziale dichiararla nel modello 730 dell’anno in corso.
Prima di commettere l’errore di richiedere una indennità di cui non spetta, sarebbe preferibile controllare la sussistenza dei requisiti. Ad esempio, come ha sottoscritto in diverse occasioni l’Agenzia delle Entrate, i lavoratori privi di sostituto di imposta non possono ricevere il bonus Natale 2024 (come ad esempio badanti e colf).
Ma questa non è l’unica condizione da soddisfare per ricevere il cosiddetto “bonus tredicesima”. Tra le clausole sui requisiti minimi, l’indennità da 100€ non è destinabile ai lavoratori con ISEE più alto di 28.000€ e viene invece riconosciuta a chi ha abbondante capienza fiscale.
Per “capienza fiscale” si intende che l’Irpef dev’essere più alta rispetto alle detrazioni fiscali spettanti ai lavoratori dipendenti. Infine è indispensabile che nel nucleo familiare ci sia almeno un figlio a carico ed entro i ventiquattro anni di età anagrafica.
Spazio anche sulla certificazione unica
L’Agenzia delle Entrate specifica – all’interno delle istruzioni – anche l’importanza di compilare le informazioni sul bonus Natale sulla certificazione unica, dove c’è uno spazio dedicato rinominato con la voce «Indennità prevista per la 13° mensilità».
All’interno del documento il datore di lavoro deve indicare eventuali e altre indennità ricevute da altri sostituti di imposta, anche qualora il lavoratore abbia concluso il suo rapporto di lavoro.