Una sentenza del tribunale di Matera anticipa il decreto legge Pillon sulla assegnazione in tempi simmetrici del figlio ai genitori separati
Ancora una volta, come in Italia è abitudine da parecchi anni, la giurisprudenza anticipa il legislatore. Sentenze che, vedi quella dell’adozione di figli da coppie dello stesso sesso che i tribunali approvano benché in Italia non ci sia alcuna legge del caso, in un certo senso forzando la mano al legislatore mettendolo davanti al fatto compiuto. Di cosa si tratta questa volta? Di una sentenza del tribunale di Matera che ha messo in atto quello che il decreto Pillon, molto contestato da diverse parti politiche, vuole rendere legge, e cioè la bigenitorialità perfetta. Come si sa fino a oggi in caso di separazione si discute tra le parti chi deve tra padre e madre avere diritto di tenere il figlio in casa con lui e chi soltanto di poterlo avere a disposizione per certi periodi di tempo. Il decreto Pillon, e la sentenza di Matera, invece indicano come unica strada la condivisione perfetta e uguale per entrambi i genitori. Non solo: a Matera si è deciso che la casa comune dove viveva tutta la famiglia sia data al figlio (minorenne) mentre entrambi i genitori se ne devono andare e tornare a vivere a turni identici con lui (in questo modo ovviamente non sarà mai da solo).
SEPARAZIONE? CASA CONIUGALE AL FIGLIO
Tale decisione manda in crisi tutte le precedenti norme, soprattutto quella che assegnava a uno dei due partner la casa (quasi sempre la madre, così come il figlio) perché, ha spiegato l’avvocato Luciano Vinci a Repubblica, “Dopo la separazione il minore rimane a vivere prevalentemente presso uno dei genitori (il cosiddetto collocatario) mentre all’altro viene riconosciuto un calendario di frequentazione. Il genitore collocatario ha in genere il diritto di rimanere a vivere presso la casa coniugale, indipendentemente dal titolo di proprietà”. Nel caso di Matera dunque l’unico beneficiario della casa è il minore, diventa casa sua dove periodicamente va a vivere uno dei due genitori: “Inoltre, nella specie, sempre per garantire la bigenitorialità del minore, si è stabilito che lo stesso trascorra con i figli tempi perfettamente paritetici. Pertanto, non vi sarà un genitore prevalente rispetto all’altro” dice ancora il legale. Sparisce anche l’assegno di mantenimento a carico di uno solo dei genitori: tutti e due provvederanno al mantenimento del figlio in parti uguali.
