Cosa cambia con il ddl femminicidio, approdato al Senato: perché l'Ufficio Studi suggerisce al legislatore di fare chiarezza sulla definizione di donna

È cominciato l’iter per l’approvazione del ddl femminicidio: il testo è approdato in commissione Giustizia per essere esaminato ed è stato pubblicato sul sito del Senato, insieme al dossier dell’Ufficio Studi. La principale novità di questa norma riguarda l’introduzione di una fattispecie speciale, ma soprattutto autonoma, dell’omicidio che si sofferma sulla qualità della vittima.



Dunque, viene distinto dall’omicidio “comune”. Infatti, chi causa la morte di una donna in quanto tale andrà punito con l’ergastolo, quindi il femminicidio si configura quando il reato è commesso per l’odio nei confronti della donna e ha come obiettivo quello di reprimerne diritti e libertà.



Il dossier parlamentare chiarisce che nel codice penale viene introdotto l’articolo 577-bis per fronteggiare il fenomeno della violenza di genere. L’idea di è rendere la risposta penale più forte, per questo vengono aumentate le pene per altri reati: dai maltrattamenti in famiglia alle lesioni personali, passando per mutilazioni genitali, violenza sessuale, stalking e revenge porn. In tutti questi casi la pena aumenterà da un terzo a due terzi se questi reati vengono commessi per odio di genere.

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DDL FEMMINICIDIO

Tra le novità previste dal ddl femminicidio, non esplicitate quando ne è stata data notizia, ve ne sono alcune molto interessanti che riguardano le modifiche al codice di procedura penale. Ad esempio, in caso di patteggiamento, scatta l’obbligo di informazione alla vittima. Ma è prevista anche l’estensione dei suoi diritti, ad esempio con la presentazione di memorie, può presentare deduzioni, intervenire in udienza. Inoltre, tenendo conto del quadro europeo, si prevede maggiore tutela delle vittime vulnerabili.



Ma il governo prevede anche di riformare l’aspetto penitenziario, prevedendo aggiornamenti per rendere più efficace la tutela delle vittime quando viene eseguita la pena, ma anche per introdurre trattamenti ad hoc per chi commette i reati di genere. Il ddl femminicidio coinvolge attivamente anche il mondo giudiziario, infatti si è parlato del potenziamento della formazione per gli operatori di giustizia, ma lo stesso è previsto per le forze dell’ordine e i servizi sociali che si occupano di violenza contro le donne.

IL CASO DELLA DEFINIZIONE DI DONNA

Nella parte finale del dossier parlamentare sul ddl femminicidio si precisa che il governo prevede di rafforzare anche l’organizzazione degli uffici del pm, in modo tale che migliori la gestione dei procedimenti per i reati di genere, e che le nuove norme non causano ulteriori oneri per lo Stato.

Infine, vi segnaliamo una questione affrontata dal dossier parlamentare, e riportata da Giurisprudenza Penale: si tratta della definizione di donna. Il riferimento è alla legge sulla rettificazione del sesso anagrafico per le persone transgender, in base alla quale non è necessario un intervento chirurgico, ma è sufficiente aver seguito percorsi ormonali e psicologici, concetto peraltro ribadito dalla Corte costituzionale con due sentenze.

Di conseguenza, chi è legalmente riconosciuta come donna in base alla legge e alla giurisprudenza (inclusi i casi di transizione di genere) dovrebbe rientrare nella tutela del nuovo reato. A tal proposito, il dossier dell’Ufficio Studi suggerisce di chiarire esplicitamente se la nuova norma includa anche le donne transgender per evitare ambiguità interpretative e discriminazioni.

Alla luce delle considerazioni svolte si valuti l’opportunità di precisare l’estensione del riferimento alla persona offesa ‘in quanto donna’“, è riportato nel documento. Pertanto, secondo il dossier, non è attualmente chiaro se la nuova norma includa anche le donne trans, e va chiarito in maniera esplicita per scongiurare incertezze interpretative sul ddl femminicidio.