Fine vita, la Corte Costituzionale dice no al coinvolgimento di terzi nella somministrazione del farmaco: la Consulta riconosce il diritto ma chiede che...
FINE VITA, IL CASO DI UNA DONNA AFFETTA DA SCLEROSI MULTIPLA CHE CHIEDE…
Fine vita, la Consulta ha dichiarato “inammissibile” il ricorso a un farmaco se somministrato da terzi: è questo il contenuto della sentenza n, 132 depositata nella giornata di oggi, venerdì 25 luglio, e in cui i giudici hanno dichiarato di conseguenza inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze in riguardo alla somministrazione al consenziente da parte di un’altra persona dei farmaci per il fine vita, dato che il soggetto in questione è impossibilitato a farlo da sé.
Nella sentenza inoltre, si spiega anche che non sarebbe stata chiarita l’irreperibilità effettiva dei dispositivi di autosomministrazione dei farmaci di cui sopra. Ma andiamo più nel dettaglio.
In relazione alla sentenza sul fine vita della Corte Costituzionale, come riportato anche da un Comunicato emesso in data odierna dall’Ufficio Comunicazione e Stampa interno, si precisa pure quest’altro punto: “Le questioni sono state dichiarate inammissibili perché ‘il giudice a quo non ha motivato in maniera né adeguata, né conclusiva, in merito alla reperibilità di un dispositivo di autosomministrazione farmacologica azionabile dal paziente che abbia perso l’uso degli arti’”.
Nel testo si aggiunge successivamente che, tuttavia, qualora questi dispositivi possano essere reperiti in tempi “ragionevolmente correlati allo stato di sofferenza della paziente”, allora la donna avrebbe il diritto di avvalersene.
CONSULTA, “ACCETTABILE L’AUTOSOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO QUANDO…”
In attesa dei commenti a questa sentenza sul fine vita arrivata dalla Cassazione, possiamo ricordare che questa era stata chiamata a pronunciarsi a seguito del ricorso per per provvedimento d’urgenza attraverso cui la persona in questione voleva accertare “la possibilità di scegliere la somministrazione del farmaco da parte di terzi”, e che il Tribunale di Firenze aveva censurato l’articolo 579 del Codice Penale (ovvero quello che punisce il reato di omicidio del consenziente).
Inoltre, possiamo riportare anche la chiusa del comunicato in cui la Corte afferma che i soggetti per i quali siano state verificate le condizioni di accesso a quest’opzione, hanno una “una situazione soggettiva tutelata, quale consequenziale proiezione della sua libertà di autodeterminazione, e segnatamente ha diritto di essere accompagnata dal Servizio sanitario nazionale nella procedura di suicidio medicalmente assistito”, col Servizio Sanitario Nazionale avrebbe il dovere di cercare e fornire ogni dispositivo attualmente esistente per garantirne l’autodeterminazione.
L’inammissibilità del ricorso al farmaco per il fine vita con l’intervento di terzi, situazione accettabile solamente se avviene mediante “autosomministrazione”, implica dunque che vi sia una verifica completa dei dispositivi alternativi, senza la quale non è lecito l’intervento esterno.
La vicenda nasce dal caso di Libera, una donna toscana che la stampa identifica con un nome di fantasia, totalmente paralizzata per via della sclerosi multipla: la diretta interessata aveva avuto l’autorizzazione a poter ricorrere alla procedura di suicidio medicalmente assistito, in base a quanto garantito dalla sentenza n.242 del 2019, pur trovandosi nell’impossibilità di autosomministrarsi il farmaco. Da qui la richiesta al Tribunale fiorentino che fosse consentito l’intervento di una terza persona e poi il ricorso, respinto oggi dalla Consulta.