Aliquote, contratti e cessioni cambiano quanto previsto per l'autoliquidazione dell'imposta di registro da questo 2025.
Per gli atti sottoposti all’imposta di registro 2025 ci sono delle novità in materia significative. I cambiamenti sono stati inseriti nel Decreto di Legge numero 139 dell’anno scorso, 2024, e in riferimento ai contratti preliminari, alle cessione d’azienda e all’autoliquidazione della tassa in essere.
L’obiettivo della riforma fiscale è rendere le procedure burocratiche più veloci, snelle ma soprattutto semplici. Di seguito vedremo dettagliatamente le modifiche che sono state apportate e i cambiamenti che implicheranno nuove disposizioni di legge.
Imposta di registro 2025 con forti cambiamenti
La prima novità riguarda l’autoliquidazione dell’imposta di registro 2025, il cui principio non riguarderà più soltanto agli atti telematici e i contratti di affitto, ma sarà il pagamento standardizzato per ciascuna procedura (ad esclusione degli atti giudiziari).
Grazie a questo nuovo sistema l’Agenzia delle Entrate è in grado di potenziare i controlli e accertarsi il regolare pagamento dell’imposta. Laddove un contribuente versasse meno del dovuto, allora dopo aver eseguito dei controlli incrociati il fisco gli notificherà quanto avvenuto invitandolo a regolarizzare “il conto” pagando anche gli interessi per la multa e la mora (per i pagamenti entro 60 giorni l’importo viene dimezzato di un terzo).
Le categorie
L’imposta di registro viene ridefinita in tre parti, quella principale utilizzabile per correggere eventuali errori durante l’autoliquidazione o quando viene sottoscritta la richiesta. L’imposta suppletiva per effettuare delle integrazioni o apportare delle modifiche alle dichiarazioni.
Infine viene definita “imposta complementare” quella tassa pagata in modo inferiore rispetto a quanto realmente spettante.
Cessioni d’impresa e contratti
Ciascun bene aziendale dev’essere conteggiato tenendo conto dell’aliquota prevista per la stessa tipologia, indicandone però la diversificazione dei corrispettivi. La variazione riguarda proprio quest’ultimi, che ora invece dovranno essere indicati nei documenti allegati oppure negli atti.
Infine cambia anche l’aliquota applicata ai contratti preliminari, che per evitare dei carichi fiscali impegnativi ora per acconti e caparre senza l’applicazione dell’IVA l’imposta da versare è lo 0,5%.
