Alle ore di "pronta disponibilità" degli infermieri si applica l'IRPEF del 5% degli straordinari: il chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate
Con la circolare di risposta numero 308 pubblicata nella giornata di ieri – martedì 9 dicembre 2025 – l’Agenzia delle Entrate ha rivisto la normativa relativa al pagamento degli infermieri per le ore di cosiddetta “pronta disponibilità”, ovvero la reperibilità che scatta nel momento in cui – pur non essendo attivamente in servizio nella consueta turnazione – l’Azienda sanitaria ha bisogno di supporto per un carico lavorativo che eccede la normalità; precedentemente distinta in modo netto rispetto ai consueti straordinari che gli infermieri – come gli altri lavoratovi – posso decidere autonomamente di fare.
Partendo proprio da qui, è utile ricordare che gli straordinari propriamente intesi degli infermieri godono attualmente di un tassazione IRPEF agevolata del 5%, con un limite fissato a 180 ore annuali: lo scorso ottobre, in un precedente parere, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che tale imposta agevolata era applicabile esclusivamente alle ore in eccesso effettuate in base alla reperibilità; sottolineando, però, che si tratta di prestazioni differenti rispetto agli straordinari che sono regolamentati a parte nel CCNL.
Alla reperibilità degli infermieri si applica l’IRPEF del 5% valida per gli straordinari: il chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrare
La pronuncia di ottobre aveva, però, aperto a diversi dubbi negli infermieri e nelle associazioni di rappresentanza, che avevano chiesto chiarimenti ai legislatori del Ministero della Pubblica amministrazione: a novembre, poi, questi ultimi avevano escluso ogni differenza tra “pronta disponibilità” e “straordinari”, aprendo potenzialmente le porte a un’omologazione della normativa sulla tassazione agevolata.

Omologazione che – alla fine – è stata confermata anche dall’Agenzia con il parere dal quale siamo partiti in questo articolo: in altre parole, insomma, che si tratti di straordinari propriamente intesi o di ore di eccesso maturate grazie alla “pronta disponibilità”, secondo l’AdE si applica in ogni caso l’addizionale IRPEF del 5 per cento; mentre il Ministero della Salute ha contestualmente chiarito che anche la reperibilità concorre pienamente a quelle 180 ore massime di straordinari che gli infermieri possono fare – secondo il CCNL – nel corso dell’anno solare.
