Lo stop imposto dal Presidente della Repubblica al decreto milleproroghe potrebbe evitare un grosso scempio normativo. Un emendamento spuntato in Commissione Bilancio aveva inserito nel testo del decreto una norma che, con una tecnica incomprensibile, prorogava i termini per impugnare i licenziamenti (termini che esistono da decenni recentemente ritoccati dal cosiddetto Collegato Lavoro).
L’obiettivo, mal realizzato, della norma era un altro: prorogare la disposizione del Collegato Lavoro che aveva esteso i termini per impugnare il licenziamento anche alle impugnazioni dei contratti flessibili. Ma l’emendamento non chiariva se anche questi termini erano prorogati e, in ogni caso, una legge non può rimettere in termini chi è già decaduto da un diritto, o meglio può farlo ma solo con una norma espressa (e non certo con una norma incomprensibile come quella inserita nel milleproroghe).
Di fatto, un enorme pasticcio, che ha messo in allarme tutti manager delle risorse umane, i quali avevano salutato con grande piacere le nuove norme sul contenzioso e non hanno capito il senso di questa pasticciata retromarcia. Già si stava discutendo sulla costituzionalità di una norma così irrazionale, quando è arrivato il messaggio di Napolitano, che ha denunciato la cattiva abitudine del Paralamento di inzeppare i provvedimenti legislativi di norme eterogenee (come era quella sui licenziamenti, che poco c’entrava con un provvedimento tecnico come il milleproorighe).
Il Governo sta riscrivendo con grande fretta il testo del milleproroghe: se la norma incriminata rispuntasse dentro il nuovo decreto, sarebbe una scelta veramente difficile da capire. Basta approfondire la portata tecnica della disposizione per apprezzare la sua totale irrazionalità. La norma dice che viene sospesa l’efficacia delle disposizioni contenute nell’art. 6 della legge n. 604/1996. Queste disposizioni sono state recentemente riformate dal Collegato Lavoro che, per i licenziamenti, ha tenuto fermo il vecchio principio dell’obbligo di impugnativa entro 60 giorni, ma ha introdotto l’ulteriore obbligo di promuovere l’azione giudiziale nei successivi 270 giorni.
Se fosse approvato l’emendamento al milleproroghe, verrebbe sospesa per tutto il 2011 l’efficacia della norma e, quindi, per la prima volta da 40 anni il licenziamento non sarebbe più soggetto all’onere di impugnativa entro 60 giorni. Per sfuggire a questa conclusione irrazionale, si potrebbe dare una lettura diversa della norma, e considerare sospeso solo il nuovo termine di 270 giorni: ne verrebbe fuori una disciplina più sensata, ma il testo della norma non sembra lasciare spazio a queste letture.
Ancora più problematica è la lettura dell’emendamento rispetto ai contratti flessibili. Abbiamo ricordato che il Collegato Lavoro estende ad alcuni contratti (lavoro a progetto, a termine, somministrazione, appalto) i nuovi termini di impugnazione. L’emendamento è stato pensato proprio per sospendere questi termini (anche a seguito delle polemiche nate circa la retroattività dell’onere), ma, leggendo il testo, non è così chiara l’estensione a queste situazioni. Viene, infatti, sospesa l’efficacia delle norme contenute nell’art. 6 in materia di licenziamento (il riferimento è testuale); le norme sui contratti a termine sono contenute nell’art. 32 della legge 83 e, quindi, non dovrebbero essere toccate dal rinvio.
Inoltre, anche se si volesse considerare estesa la proroga ai termini per impugnare i contratti flessibili, resterebbe da capire il destino delle impugnazioni che, a pena di decadenza, dovevano essere fatto prima dell’eventuale entrata in vigore del milleproroghe. Per questi contratti non varrebbe il rinvio, perché è un principio giuridico consolidato che un soggetto decaduto dalla possibilità di far valere un diritto può essere rimesso in termini solo da una norma che espressamente indica questa volontà: la norma di cui stiamo parlando non ha queste caratteristiche e, quindi, si avrebbe l’ulteriore paradosso che per pochi giorni avremmo soggetti decaduti e soggetti rimessi in termini.
Insomma, un pasticcio tecnico che non produce neanche il risultato cui miravano quelli che hanno scritto la norma e che, invece, servirà solo ad aumentare il contenzioso. Ma il Collegato Lavoro non doveva servire a ridurre le liti?