Il Governo provvede a emendare il Jobs act e precisamente l’art. 4, in cui si prevede la delega allo stesso per il riordino delle forme contrattuali. L’emendamento è stato presentato in commissione Lavoro al Senato e quanto segue è l’esito annunciato al termine di una riunione di maggioranza per sciogliere i nodi ancora presenti sul riordino delle forme contrattuali, in particolare sulla ventilata ennesima riforma dell’articolo 18 e sul, finora fumoso, contratto a tutele crescenti.
È opportuno chiarire subito che tali temi non sono stati risolti. Per quanto attiene l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, l’infelice riforma Fornero rimane per ora inalterata, infatti l’emendamento del Governo alla delega non ne fa menzione. Il contratto a tutele crescenti rimane, invece, del tutto indeterminato nei suoi aspetti fondamentali, per i quali si dovrà attendere il decreto di cui alla delega. Pare tuttavia di intendere dal testo dell’emendamento che le tutele cresceranno con il tempo, tenendo come parametro l’anzianità di servizio e che il contratto a tutele crescenti verrà introdotto solo per le nuove assunzioni, assumendo così la veste di una nuova forma contrattuale e non quella di un riordino di quelle esistenti.
Per un giudizio analitico, come si diceva, sarà necessario attendere l’esplicitazione dei contenuti, per ora tuttavia sorgono delle perplessità, in quanto l’applicazione ai nuovi assunti potrebbe creare un’inaccettabile differenza di trattamento tra lavoratori solo in base alla data di inizio del rapporto di lavoro. Non è infatti possibile sapere, a oggi, se e come le “tutele crescenti” omologheranno la disciplina dei neoassunti con quella degli altri dipendenti.
È tuttavia chiaro che, almeno nelle intenzioni di Renzi e di Poletti, detto contratto, che è specificatamente definito a tempo indeterminato, dovrebbe divenire la forma principale di inserimento nel mondo del lavoro, anche se si attende di vedere come verrà reso competitivo rispetto alle altre forme contrattuali. Sul punto si teme la ventilata stretta fiscale sui contratti a tempo determinato.
Le altre novità di un certo rilievo riguardano l’introduzione di una retribuzione oraria minima per lavoratori subordinati e parasubordinati, laddove detto istituto non sia già stato introdotto dalla contrattazione collettiva di settore. Effettivamente tali aspetti normalmente sono lasciati alla trattativa sindacale e i sindacati di certo non vedranno di buon occhio un intervento unilaterale in tema di minimi retributivi da parte del legislatore, a meno che questo non sia del tutto squilibrato in loro favore.
Ancora viene introdotta la possibilità di estendere la fattispecie del lavoro accessorio a tutti i settori produttivi e di innalzare i limiti di reddito, oggi molto bassi, che ne determinano la soglia di applicazione. La valutazione qui non può che essere positiva, in quanto il provvedimento dovrebbe aiutare l’incontro di domanda e offerta di lavoro nei casi di prestazioni occasionali e dovrebbe mantenere bassi i costi della tassazione.
Infine, non convince la previsione di rivedere la disciplina delle mansioni contemperando i contrapposti interessi di imprese e lavoratori, con l’introduzione di non meglio definiti “limiti alla modifica dell’inquadramento”, che peraltro sono già ben presenti e comunque individuati dalla copiosa giurisprudenza in materia.