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Home » Economia e Finanza » Fisco » Lettiere animali IVA/ L’aliquota sarà sempre ordinaria, cosa cambia e come (11 dicembre 2024)

  • Fisco
  • Economia e Finanza

Lettiere animali IVA/ L’aliquota sarà sempre ordinaria, cosa cambia e come (11 dicembre 2024)

Danilo Aurilio
Pubblicato 11 Dicembre 2024
Gatto sul letto

Le lettiere per animali toccheranno l'IVA ordinaria al 22%. L'aliquota agevolata non potrà essere più ammessa per tali prodotti.

Le lettiere per animali saranno considerate con l’IVA ordinaria. A darne un’affermazione specifica è l’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 59 risalente al 2024. Il contenuto è piuttosto chiaro: questi prodotti non possono essere considerati dei beni che possono godere di una tassazione agevolata.


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L’Ade ha dettato sentenza dopo quanto è emerso dalla Cassazione e dalla Corte di giustizia europea, considerando le lettiere per animali come un bene che va escluso dalla tassazione agevolata (e sui quali si applica l’imposta ordinaria).

Lettiere animali IVA: rilievo di destinazione

Le lettiere per animali devono essere sottoposte alla vendita dell’IVA ordinaria. La decisione si applica indipendentemente dai materiali utilizzati, e in quest’ultimo periodo sono – in modo particolare – e sotto i riflettori i beni derivante da composizione vegetale.


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Gli stati hanno la facoltà di applicare delle agevolazioni IVA in base alla destinazione del prodotto. Le lettiere per animali non rientrano nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell’allegata tabella A, ad eccezione del disposto dell’articolo 34 per poter ottenere la riduzione dell’aliquota al 4%, 5% o 10%.

Per determinare un vantaggio fiscale dev’essere la Agenzia delle dogane a determinarne la fattibilità tramite una qualificazione e composizione merceologica, così come conseguire degli accertamenti tecnici necessari.

Nel caso delle lettiere ad esempio, in diverse occasioni è stata applicata una aliquota differente. Il motivo è riconducibile ad una composizione differente dei materiali pur mantenendo la stessa destinazione d’uso.


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L’interpretazione della Corte di giustizia europea

Secondo quanto concerne alla Corte di giustizia europea, le lettiere per animali non possono essere classificate con la v.d. 1108 1400 00 in quanto la loro composizione di amido di manioca non permette l’agevolazione IVA al 10%.

Motivo per cui tali prodotti vengono considerati come “beni vegetali non compresi altrove e neppure nominati”, a cui viene attribuita l’aliquota IVA al 22%.

In conclusione sulle lettiere per animali va applicata l’IVA ordinaria al 22%. L’Agenzia delle Dogane ricorda che la tassazione su un prodotto deve considerare la destinazione funzionale del bene stesso.


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