In data 25 marzo 2013 è stato pubblicato il “REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA E DELLA RICERCA 10 SETTEMBRE 2010, N. 249” riguardante il TFA speciale. Lo riportiamo di seguito commentando, spiegando e paragonando le modifiche con il testo precedentemente varato dal Ministero dell’Istruzione. La comparazione e i commenti sono a cura di
TESTO | COMMENTO |
ART. 1 (Oggetto del regolamento) 1. Il presente regolamento modifica gli articoli 5, 11 e 15 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e ricerca 10 settembre 2010, n. 249, concernente “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244″. | – L’art. 5 riguarda la programmazione degli accessi ai percorsi formativi accademici per l’insegnamento, compresi quelli di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e quelli per la specializzazione sul sostegno; L’art. 11 si occupa dei docenti tutor organizzatori e coordinatori; – L’art. 15 è quello relativo alle “norme transitorie” ed è meglio conosciuto come l’articolo del TFA transitorio ordinario. |
1. All’articolo 5: A) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l’accesso ai percorsi è determinatosulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministro per lapubblica amministrazione e la semplificazione.”; B) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi: “2-bis. Ai fini della determinazione del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali: A) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27dicembre 1997, n. 449; B) del contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nell’anno scolastico precedente. 2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis è maggiorato nel limite del 30 per cento per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazioneprofessionale delle regioni. 2-quater. Per l’attivazione dei percorsi di cui al comma 1 si tiene conto altresì dell’offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazioneartistica, musicale e coreutica.”. | Le modifiche all’art. 2 riguardano i nuovi criteri per la programmazione numerica dei posti di docenti abilitati annualmente necessari al funzionamento di tutto il sistema educativo nazionale, ivi compresa l’Istruzione e Formazione Professionale regionale (IeFP). Per “percorsi” si intendono tutti i corsi accademici espressamente destinati all’insegnamento: – infanzia e primaria: corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (SFP), di cui all’art. 6 del DM n. 249/2010; – secondaria di I e II grado: corsi di laurea magistrale biennale per l’insegnamento, di cui agli artt. 7 e 8 del DM n. 249/2010 e relativo anni di tirocinio formativo attivo (debbono ancora essere avviati); – insegnamento delle discipline artistiche: percorsi formativi per la secondari A di I e II grado, di cui all’art. 9 del DM n. 249/2010 e relativo anno di tirocinio formativo attivo (debbono ancora essere avviati); – formazione per la specializzazione sul sostegno, di cui all’art. 13 del DM n. 249/2010 (debbono ancora essere avviati); – percorsi di TFA transitorio ordinario, di cui all’art. 15 del DM n. 249/2010, secondo quanto definito al comma 4 del medesimo articolo (come modificato dal presente decreto). Diversamente da quanto previsto in precedenza, quando il criterio per la programmazione era soltanto quello relativo alla lettera a), ora è stato aggiunto tutto il contingente di personale supplente con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) dell’anno precedente. In questo modo la programmazione effettiva raggiungerà i 60-70mila posti per il prossimo TFA transitorio ordinario. La maggiorazione del 30% era già presente nel testo originario, ma riguardava soltanto le esigenze delle scuole paritarie; ora diventa un comma a sé, dove la stessa percentuale ricomprende anche le esigenze dell’IeFP regionale. Già previsto, ora è un comma a sé. |
ART. 3 (Modificazioni all’articolo 11 del d.m. n. 249 del 2010) 1. All’articolo 11 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma: “5-bis. La determinazione dei contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine, i parametri di assegnazione previsti dal decreto di cui al comma 5 sono derogabili al fine di assicurare l’invarianza di spesa.”. | Norma per il contenimento della spesa pubblica, che conduce ad un aumento del numero di tirocinanti affidati a ciascun tutor organizzatore (facoltà di SFP) o coordinatore (TFA). |
ART. 4 (Modificazioni all’articolo 15 del d.m. n. 249 del 2010) | Le modifiche all’art. 15riguardano sia i requisiti di accesso al TFA transitorio ordinario, sia l’introduzione del cosiddetto “TFA speciale”, riservato a docenti non abilitati in possesso di almeno tre anni di servizio valutabile pienamente. |
1. All’articolo 15:
a) al comma 1, lettera a) dopo le parole “sono in possesso dei requisiti previsti dal” sono inserite le parole “decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal”; le parole “modifiche e integrazioni” sono sostituite dalla parola “modificazioni”; b) la lettera b) è sostituita dalla seguente “b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino all’attivazione dei percorsi formativi previsti dall’articolo 3, commi 2, lettera b), e 3, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a);”;
| Le modifiche contenute nelle lettere a) e b)riguardano il TFA transitorio ordinario:
← precisazione per i laureati di vecchio ordinamento
← il vincolo temporaledella iscrizione ai corsi universitari per l’accesso all’insegnamento, in precedenza fissato all’anno accademico 2010-11, viene eliminato e spostato alla data di attivazione dei nuovi corsi per l’insegnamento secondario; fino ad allora varranno i percorsi di laurea correnti. |
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi: “1-bis. Fino all’anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purché sedi di Dipartimenti di didattica della musica, e al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, istituiscono e attivano percorsiformativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter, nonché i percorsi di cui al comma 16-bis relativi alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria. | È il comma aggiuntivo che istituisce i cosiddetti “TFA speciali”: Da svolgere in unmassimo di tre anni accademici, compreso quello corrente; – nessun limite alle classi di concorso per le quali i TFA speciali vengono istituiti; La tabella 11-bis individua le attività formative e i relativi CFU da conseguire; Si tratta solo di attività formative universitarie, essendo stato virtualmente assolto il tirocinio a scuola attraverso il requisito dei tre anni di servizio svolti; I corsi riguardano sia gli insegnamenti della secondaria di I e II grado che quelli della scuola dell’infanzia e primaria. |
1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneità alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti previsti al comma 1, abbiano maturato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 finoall’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso è valutato solo se prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo dialmeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’articolo 11,comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessaclasse di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e centri di formazione professionale. | Sono ammessi ai corsi di TFA speciale: Tutti i docenti non di ruolosprovvisti dell’abilitazione per la classe di concorso per la quale chiedono di partecipare; Che abbiano maturato, dall’a.s. 1999/2000 fino all’a.s. 2011/2012, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie e nei Centri di Formazione Professionale (CFP) regionali; Il servizio nei CFP deve essere stato prestato nel biennio di assolvimento dell’obbligo di istruzione (dall’a.s. 2008/2009); Valido anche il servizio prestato sulsostegno, presumibilmente riferito all’ambito attinente alla classe di concorso richiesta; Si può scegliere una sola classe di concorso tra quelle nelle quali è stato prestato il servizio in più anni; Il servizio è valido se prestato “nella stessa classe di concorso o tipologia di posto”per almeno 180 giorniper ciascun anno scolastico; Nello stesso anno possono essere cumulati servizi prestati nelle scuole statali, nelle paritarie e nei CFP fino ad almeno 180 giorni complessivi, purché nella stessa classe di concorso o posto. |
1-quater. L’iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, inclusi i percorsi di cui al presente decreto. | Per l’iscrizione al TFA specialenon sono previste prove di accesso. |
1-quinquies. Al fine di assicurare l’offerta formativa di cui ai commi 1-bis e 16-bis, gli atenei ovvero le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica possono attivare le iniziative di cui all’articolo 4, comma 5, anche al fine di assicurare la possibilità di frequenza dei percorsi. In caso di impossibilita o comunque di difficoltà derivanti daqualsiasi causa, al fine di attivare percorsi relativi alle classi di concorso previste dal vigente ordinamento, gli atenei ovvero le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano, sentiti gli uffici scolastici regionali, apposite convenzioni con istituzioni scolastiche autonome, individuate dagli stessi uffici scolastici, e con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici superiori. | Sono le “strutture di servizi comuni o Centri interateneo o interistituzionali di interesse regionale o interregionale” già previste per il TFA ordinario. Al fine di garantire l’avvio dei corsi di TFA speciale per tutte le classi di concorso necessarie, laddove impossibilitate università e AFAM sono autorizzate ad stipulare apposite convenzionicon: ← istituzioni scolastiche autonome ← fondazioni di partecipazione degli istituti tecnici superiori |
1-sexies. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca sono emanate disposizioni organizzative atte a garantire, nel rispetto dell’invarianza di spesa e dei generali vincoli di finanza pubblica, l’accesso ai percorsi abilitanti speciali a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi deicommi 1-ter e 16-bis che ne facciano richiesta nelle modalità stabilite dal decreto medesimo e tenuto conto anche della disponibilità ricettiva sostenibile dalle università.”; | Rinvio ad apposito decreto ministeriale attuativo per garantire e regolare l’accesso ai percorsi di TFA speciale. |
TESTO | COMMENTO |
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. I titoli di studio posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1, lettere a) e c) mantengono la loro validità ai fini dell’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. I titoli di studio conseguiti dai soggetti di cui al comma 1, lettera b),sono integrati dal compimento del tirocinio formativo attivo e costituiscono titolo di accesso al concorso e titolo di insegnamento per le rispettive classi di concorso. A decorrere dall’istituzione dei relativi percorsi, le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di cuiall’articolo 10, sostituiscono integralmente per lerelative classi di concorso i titoli previsti dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive integrazioni e modificazioni.”; | Le modifiche al comma 3 dell’art. 15 riguardano il TFA transitorio ordinario: ← riconferma della validità dei titoli di studio accademici per l’accesso alla III fascia; ← estensione della validità per l’accesso all’insegnamento dei titoli di studio accademici conseguiti fino all’avvio delle nuove lauree magistrali per l’insegnamento. |
e) al comma 4 dopo le parole “articolo 5” sono soppresse le parole “comma 1”; | Riguarda il TFA transitorio ordinario |
f) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d’accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare a carattere nazionale, in una prova scritta e in una prova orale. I programmi delle prove e le modalità di svolgimento del test preliminare sono definiti annualmente con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.”; | Riguarda il TFA transitorio ordinario Identico al precedente, salvo la cancellazione riguardo al test preliminare della specificazione “per ciascuna tipologia di percorso”. Il test preliminare perde così la connotazione strettamente disciplinare. Sarà il MIUR a definire annualmente programmi delle prove e modalità di svolgimento del test preliminare. |
g) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Il test preliminare comporta l’attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuitiper titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel comma 13.”; | Riguarda il TFA transitorio ordinario Le disposizioni sui punteggi contenute in precedenza nel comma 5 diventa il nuovo comma 6; soppresso il contenuto precedente. |
h) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono soppressi; | Riguarda il TFA transitorio ordinario; vengono soppresse le indicazioni sul numero di domande e la durata dellaprova nazionale e le relative valutazioni. |
i) il primo periodo del comma 16 è sostituito dal seguente: “Le facoltà di cui all’articolo 6, comma 1, possonoattivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente all’acquisizione di titolo valido all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto destinati ai diplomati che hanno titolo all‘insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministrodella pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio I997.” | Riguarda il TFA transitorio ordinario. Si precisa che l’abilitazione conseguita nei corsi per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria rivolti ai diplomati magistrali consentono esclusivamente l’inserimento nelle graduatorie d’istituto di II fascia. |
L) dopo il comma 16 è inserito il seguente comma: “16-bis. Sono ammessi al percorso di cui al comma 16, senza la necessità di sostenere la prova di accesso, i soggetti ivi contemplati in possesso deirequisiti di servizio previsti dal comma 1-ter, relativi alla scuola dell’infanzia ovvero primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell’infanzia con quelli prestati nella scuola primaria. L’aspirante opta per il percorso relativo alla scuola dell’infanzia o per quello relativo alla scuola primaria. 16-ter. Resta fermo il valore dei titoli conseguiti entro i termini di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 quali titoli di accesso ai concorsi per titoli ed esami, titoli di accesso alla terza fascia delle graduatorie di istituto e titoli validi ai sensidell’articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n. 62.”; | Riguarda il TFA speciale, riservato ai diplomati magistrali in possesso di almeno tre anni di servizio nella scuola dell’infanzia o primaria. ← il requisito dei tre anni di servizio si può ottenere cumulando quello prestato nella primaria e quello nella scuola dell’infanzia ← l’aspirante deve optare per uno dei due percorsi ← il titolo magistrale deve essere stato conseguito entro l’a.s. 2001/2002 |
M) dopo il comma 27 è inserito il seguente comma:“27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l’inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Essi danno diritto esclusivamente all’iscrizione alla II fascia delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.”. | Riguarda sia il TFA transitorio ordinario che il TFA speciale: ← le abilitazioni conseguite col TFA non consentono l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, ma soltanto l’iscrizione nella II fascia delle graduatorie d’istituto, per la specifica classe di concorso |
2. Al d.m. n. 249 del 2010 è aggiunta in fine la seguente tabella 11-bis: |
TESTO | COMMENTO | |
Tabella 11-bis (art. 15, comma 1-bis) La presente tabella definisce i percorsi di cui all’articolo 15, comma 1-bis. I percorsi sono distinti per ciascuna classe di concorso e prevedono il conseguimento di 41 crediti formativi universitari ovvero accademici (di seguito crediti formativi), considerando assolti i 19 crediti formativi relativi al tirocinio previsti dalla tabella 11 in virtù dei particolari requisiti di servizio di cui all’articolo 15, commi 3 e 4. I crediti formativi sono indirizzati: A) alla verifica e al consolidamento della conoscenza delle discipline oggetto di insegnamento della classe di concorso e al perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce della revisione dei percorsi ordinamentali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15 marzo 2010 n. 87, n. 88 e n. 89 e alle relative Indicazioni nazionali e Linee guida; B) all’acquisizione delle competenze digitali previstedalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE). In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l’utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l’accessibili-tà; C) all’acquisizione delle competenze didattiche atte afavorire l’integrazione scolastica degli alunni condisabilità secondo quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni. Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare: A) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere a), b) e c); B) di aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e di possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto; C) di essere in grado di gestire la progressione degliapprendimenti, adeguando i tempi e le modalità alla classe e scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (le-zione frontale, discussione, simulazione, coopera-zione, laboratorio, lavoro di gruppo), con partico-lare riferimento alle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione; D) di aver acquisito capacità pedagogiche, didattiche,relazionali e gestionali; E) di aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità organizzative. I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono all’esame finale. La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale tra i dirigenti tecnici, i dirigenti scolastici o i docenti con almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato sulla specifica classe di concorso. Il punteggio di abilitazione è espresso in centesimi. Il percorso si conclude con un esame finale, avente valore abilitante per la relativa classe di concorso, che consiste nella redazione, nell’illustrazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l’esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel corso dell’esame il candidato dimostra altresì la piena padronanza delle discipline oggetto d’insegnamento e il possesso delle competenze di cui al presente allegato, anche con riferimento alle norme principali che governano le istituzioni scolastiche. Un risultato inferiore a 60 centesimi comporta il non conseguimento dell’abilitazione.”. | ||
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 marzo IL MINISTRO |
Tabella 11-bis | ||
CREDITI FORMATIVI | ATTIVITÀFORMATIVE | SETTORI SCIENTIFICO DISCIPLINARI |
15 cfu | Didattica generale e didattica speciale | M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale. Almeno 6 CFU di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni speciali |
18 cfu/cfa | Didattica delle discipline oggetto di insegnamento delle classi di concorso | SSD o SAD delle discipline |
3 cfu/cfa | Laboratori di tecnologie didattiche | M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; ABST59 Pedagogia e didattica dell’arte; CODD/4 Pedagogia musicale per Didattica della musica. Gli insegnamenti sono destinati all’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la didattica |
5 cfu | Elaborato finale | |
Totale |