Mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni: quando cambiano le cose? Un quesito a cui hanno dato risposta gli esperti del sito di informazione legale “Laleggepertutti.it”, asserendo che “la misura della contribuzione dovuta nei loro confronti può variare, anche molto, nel corso del tempo”. Più dettagliatamente le variabili che incidono sul mantenimento dei figli da parte dei genitori sono sostanzialmente due: le esigenze dei figli, che mutano in base alla loro crescita, e i redditi dei genitori, che possono non essere stabili e variare, in meglio o in peggio.
Questi criteri, però, “vanno contemperati fra loro, al fine di determinare la somma dovuta, tenendo presente che la revisione dell’importo non può essere arbitraria, ma deve essere stabilita dal giudice in tutti i casi di mancanza di accordo tra i genitori”. L’articolo 30 della Costituzione stabilisce che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”: perciò, “non sussiste nessuna differenza tra figli legittimi e figli naturali, o tra genitori sposati e conviventi o non uniti in un legame”. E, ancora: “Ogni figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”.
MANTENIMENTO, COME CAMBIA? LE PAROLE DEGLI ESPERTI
Come si determina l’assegno di mantenimento? A rispondere è ancora “Laleggepertutti.it”, rivelando che nelle coppie di genitori separate o divorziate l’ammontare dell’assegno di mantenimento per i figli può essere determinato in base all’accordo raggiunto tra i genitori, oppure, in caso di disaccordo, viene quantificato dal giudice, che decide operando un raffronto tra le loro rispettive capacità economiche. In ogni caso, il giudice “adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”. Inoltre, l’articolo 337 ter del Codice civile fissa i parametri essenziali, disponendo che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”.
Come funziona, invece, la revisione dell’assegno di mantenimento? “La pronuncia della Suprema Corte di Cassazione apre la possibilità di una revisione dell’assegno di mantenimento dei figli in tutti i casi in cui si registrano fattori sopravvenuti rispetto a quelli considerati nella determinazione originaria della cifra. La variazione della cifra può essere chiesta al giudice evidenziando i fatti sopravvenuti che hanno comportato una modifica dei redditi e delle condizioni economiche generali di uno dei genitori, o di entrambi; il cambiamento delle esigenze dei figli, che, come abbiamo visto, ai fini del mantenimento devono essere sempre rapportate a quelle attuali”. Va altresì detto che “il contributo economico potrà essere revocato nel caso di figlio adulto che non lavora e non studia. Se è il genitore con cui i figli convivono che perde il lavoro, l’entità del contributo posto a carico dell’altro genitore dovrà aumentare”.