Sull’Area C ha ragione Pisapia. La sospensione in seguito al provvedimento del Consiglio di stato è “provvisoria”. La “congestion charge” approvata dalla giunta arancione, almeno per ora, non è stata annullata. Ma è reale la possibilità che a ottobre il Tar Lombardia possa bocciare la delibera di giunta che l’ha istituita, ristabilendo la libertà di circolazione nel centro di Milano all’interno dei bastioni. Riccardo Marletta, avvocato amministrativista e membro del Consiglio nazionale della Libera associazione forense, intervistato da Ilsussidiario.net ha fatto il punto sulle ragioni che hanno portato alla decisione del Consiglio di stato in seguito al ricorso del parcheggiatore di Mediolanum parking e sui prossimi passaggi dell’iter giudiziario.
Avvocato, ci spieghi che cosa comporta la decisione del Consiglio di stato che ha portato oggi alla sospensione dell’Area C a Milano.
Anche se noi oggi vediamo soltanto gli effetti della decisione, e cioè che l’Area C è sospesa, è opportuno chiarire che si tratta di un’ordinanza cautelare del Consiglio di stato e non di una sentenza definitiva. Da un punto di vista giuridico, la delibera istitutiva della giunta milanese non è stata annullata da nessun giudice. Soltanto ora non ha nessuna efficacia, è come congelata. Anche se, in concreto, le telecamere dell’Area C sono state spente. E l’Area C non verrà ripristinata, quanto meno fino alla sentenza del Tar. Da un punto di vista processuale, sarà il Tar Lombardia a ottobre a doversi esprimere sul giudizio di merito e decidere se annullare in modo irrevocabile o meno il provvedimento con cui è stata istituita l’Area C.
Come valuta la decisione del Consiglio?
Da un punto di vista tecnico è una decisione abbastanza singolare. In sede cautelare, di cosiddetta sospensiva, viene infatti compiuto dal giudice un bilanciamento degli interessi tra quello privato (del parcheggiatore) e quello pubblico (del comune). Il giudice in questo caso ha ritenuto prevalente l’interesse economico privato rispetto a quello pubblico basato sugli effetti benefici che il provvedimento di Area C avrebbe sul traffico milanese.
Ci spieghi meglio…
Il Consiglio di stato ha ritenuto che l’attività del parcheggiatore fosse minacciata da un pregiudizio “grave e irreparabile” – questi sono infatti i presupposti su cui può essere concessa una sospensiva – ad opera del provvedimento impugnato (la delibera istitutiva dell’Area C). In casi come questo non basta che il provvedimento sia lesivo degli interessi economici, ma deve esserlo in modo grave e irreparabile.
Non è la prima volta che si sente parlare di ricorsi contro l’Area C.
No, su Area C c’erano già stati dei ricorsi presentati al Tar Lombardia (penso a quelli del comitato residenti e del comune di Basilio). E anche per questi l’udienza di merito davanti al Tar è fissata già per il prossimo ottobre. Il ricorso di Mediolanum parking, invece, ha seguito un iter diverso: il ricorrente ha chiesto la sospensione; e a fronte del diniego di sospensiva da parte del Tar, c’è stato un appello al Consiglio di stato che ha sospeso l’efficacia dell’atto.
Come andrà a finire?
Come andrà a finire non lo sappiamo. Il Tar non ha obbligo alcuno di adeguarsi a quello che è stato detto dal Consiglio di stato anche perché siamo in una fase cautelare. Ma in sostanza il nodo del ricorso su cui si è fondata l’ordinanza del Consiglio di stato è questo: il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento istituivo dell’area C (delibera di giunta) non avesse un valido fondamento normativo. Il Tar Lombardia invece, respingendo la richiesta di sospensiva, ha ritenuto che un fondamento normativo ci fosse: si tratta del piano generale del traffico urbano approvato nel 2003 dalla precedente giunta Albertini, nell’ambito del quale era prevista l’introduzione di una “road pricing” per mettere a pagamento la circolazione in una determinata area. Ma il Consiglio di stato ha detto che la validità di questo programma sul traffico urbano è scaduta e che, pertanto, la previsione dell’Area C non si fonda su nessun atto di tipo programmatorio. Sarà questo il tema su cui il Tar Lombardia dovrà tornare a ottobre.
È reale la possibilità che venga annullata la delibera?
Questa possibilità indubbiamente c’è. Perché il Tar deve fare riferimento a un’indicazione di senso contrario del Consiglio di stato che non è vincolante ma evidentemente è pur sempre un’indicazione autorevole. Fermo restando che, se la cosa dovesse finire nuovamente in Consiglio di stato perchè viene appellata la sentenza del Tar da una delle parti, sarà il Consiglio a decidere. E l’ipotesi che il Consiglio di stato se ne debba occupare è molto probabile perché: se il comune dovesse perdere avrebbe tutto l’interesse a volersi giocare la carta del ricorso in appello, proprio come il parcheggiatore in caso di sentenza a lui sfavorevole del Tar, dato l’orientamento espresso dal Consiglio di stato con l’ordinanza che stiamo commentando.
Dovesse essere annullata l’Area C, si aprirebbe un bel problema con i risarcimenti verso i cittadini e i commercianti per ingressi e multe… non trova?
Direi di sì, quantomeno nei confronti di quelli che hanno presentato ricorso, perché l’effetto dell’annullamento dell’atto significa che giuridicamente è come se non fosse mai esistito. Tutto quello che è stato fatto in pendenza dell’atto non avrebbe più fondamento. Per i ricorrenti si tratterebbe solo di dimostrare che c’è stato un danno quantificabile, cosa che peraltro non è così agevole come si può credere.
(Matteo Rigamonti)