SENTENZA PORCELLUM/ Scacco alla politica, da oggi decidono i giudici

- int. Alessandro Mangia

Nella tarda serata di ieri è arrivata l'attesa sentenza della Corte costituzionale con le motivazioni della bocciatura del porcellum. Il parere di ALESSANDRO MANGIA

roma_quirinale_giustiziaR439 Il Quirinale visto dalla Consulta (Infophoto)

Nella tarda serata di ieri è arrivata l’attesa sentenza della Corte costituzionale con cui il giudice delle leggi ha motivato la bocciatura del Porcellum decisa il 4 dicembre scorso. 26 pagine che possono cambiare, e molto velocemente, il futuro della politica italiana. Resta in vigore un proporzionale puro, un eventuale premio di maggioranza non può essere distorsivo, niente liste bloccate a meno che non siano corte, tali cioè da non alterare la conoscibililtà, e dunque il rapporto di rappresentanza, tra elettori ed eletti. “La Corte ammette manipolazioni del sistema proporzionale purché non siano eccessive” commenta Alessandro Mangia, docente di diritto costituzionale nell’Università Cattolica di Piacenza. “Bisognerà capire che cosa voglia dire, di volta in volta, manipolazione eccessiva”. E qui, spiega il costituzionalista, potrebbero aprirsi scenari imprevisti.

Qual è la sua prima impressione, professore?
La prima osservazione è che la decisione della Corte ci restituisce, per fortuna, una disciplina autoapplicativa. E si è chiuso un periodo anomalo nella storia della Repubblica.

Vale a dire?
Dopo questa sentenza non siamo senza legge elettorale come, di fatto, siamo stati dal 4 dicembre. Non era un dato di fatto scontato prima della pubblicazione della sentenza.

Dunque la sentenza contiene una legge elettorale. Fatta come?
Così come ce la si aspettava: sostanzialmente un proporzionale con soglia di sbarramento, e niente di più. È stato annullato il premio di maggioranza perché ritenuto eccessivamente distorsivo rispetto all’effettiva distribuzione del voto all’interno del corpo elettorale. Ricorda? C’era un problema di uguaglianza del voto: non è ammissibile che certi voti pesino di più di altri.

A cosa si riferisce esattamente?
A un problema che non è solo della legislazione elettorale italiana. È interessante notare come la nostra Corte, nell’operare un sindacato sul premio di maggioranza, si sia preoccupata di citare precedenti della Corte costituzionale tedesca degli ultimi anni, proprio perché in Germania c’è stato un problema simile sui mandati in sovrarappresentazione. La Corte di Karlsruhe è intervenuta nel 2010 e il legislatore si è adeguato.

Veniamo alla parte relativa alle preferenze.
È quella più problematica, perché in realtà la Corte non ha imposto il voto di preferenza tout court. Si è limitata a interpretare la prescrizione costituzionale per cui il voto deve essere “diretto” nel senso che tra eletti ed elettori ci deve essere comunque una qualche rapporto rappresentativo. I candidati devono essere conoscibili da chi li vota. Il che vuol dire che gli elettori devono avere la possibilità di scegliere i candidati. Questo, evidentemente, non avviene nel momento in cui ci si trova di fronte a liste bloccate, predisposte dai partiti. Ammettere che i partiti possano predisporre liste da votare o rifiutare in blocco, selezionando l’ordine di presentazione dei candidati, significa lasciare che i partiti si sostituiscano ai cittadini.

E quando leggiamo che i candidati non possono essere numerosi?

Si ritiene che liste corte all’interno di circoscrizioni territoriali limitate consentano la conoscibilità del candidato da parte dell’elettore. E dunque venga salvaguardata la facoltà di scelta dei cittadini.

Dopo il 4 dicembre si è scatenata una guerra delle intepretazioni per capire quale sistema elettorale sarebbe risultato compatibile con la decisione della Consulta. Di tutti quei dubbi e quelle discussioni che cosa sopravvive oggi?
È una “guerra” destinata a continuare a lungo, sia a livello politico che giuridico. Per quanto la Corte abbia fatto un grande lavoro per cercare di ricondurre tutto nell’alveo dei suoi precedenti, siamo di fronte ad una sentenza a dir poco anomala, soprattutto da un punto di vista processuale. Continuo a pensare, come molti altri, che questa questione non potesse andare davanti alla Corte senza smentire cinquant’anni di giurisprudenza. Del resto non è un caso che la Corte abbia ritenuto di spendere tante parole sulla rilevanza “politica” della questione. Lei mi chiede cosa resta dei discorsi di questi ultime settimane. Resta che oggi ci troviamo di fronte all’enunciazione di due principi. Il primo: la legislazione elettorale non può manipolare oltre misura il risultato del voto; il secondo, come detto, è il principio della conoscibilità del candidato da parte dell’elettore.

Se si dovessero tradurre questi due principi in rapporto alle soluzioni che sono state avanzate? 
Beh, sicuramente c’è un’opzione di fondo a favore del sistema proporzionale, che come tale postula l’eguaglianza del voto che la Corte ha cercato di difendere. La Corte ammette manipolazioni purché non siano eccessive. In futuro bisognerà capire − ed è tipico di questo genere di giurisprudenza − cosa voglia dire, di volta in volta, manipolazione eccessiva.

Che significa, scusi?
Significa, in altre parole, che scostamenti rispetto al modello proporzionale originario sono possibili, ma saranno sempre sindacabili in futuro da parte della Corte.

Vuole far luce, per favore, sui criteri che hanno ispirato la difesa operata dalla Corte? Vuol dire che non si tratta di criteri positivi ma solo negativi?
Non sono criteri di diritto positivo ma di diritto giurisprudenziale. È un fatto che la Corte si sia soffermata sul principio di proporzionalità che la nostra Costituzione non conosce e che la Corte ha elaborato per suo conto; per sostenere questa soluzione ci si diffonde a citare la Corte tedesca, la Corte Europea dei diritti dell’uomo, la Cedu. È un fenomeno di invadenza delle Corti frequentissimo e ben noto agli studiosi. Nondimeno viene comunemente accettato e praticato. Certo la nostra Corte non ci dà soltanto un modello negativo. Alla fine di questo lavoro di sottrazione, proprio perché la Corte è stata responsabile, un sistema elettorale emerge. Ma è chiaro che ogni futura scelta legislativa sarà un allontanamento dalla legge elettorale che la Corte ci ha consegnato.

Lo farebbero anche le ipotesi sul tappeto dell’attuale dibattito politico?

Assolutamente sì.

Sta dicendo che la sentenza ha un punto debole?
Basta pensare alla irritualità del modo in cui il caso è stato portato davanti alla Corte costituzionale. La sentenza può essere molto convincente sul problema della  distorsione degli effetti dei voto, tipica di ogni sistema maggioritario. È convincente sul punto del rapporto diretto tra rappresentanti e rappresentati. Lo è molto meno quando si parla di rilevanza della questione e di rituale instaurazione del processo costituzionale. Ma di queste cose si occuperanno gli studiosi.

Sta di fatto però che… 
Sta di fatto che per poter arrivare a questa decisione la Corte ha fatto un’eccezione alla propria giurisprudenza in punto di ammissibilità. C’è da augurarsi che eccezioni di questo genere non si abbiano più in futuro.

Torno al dibattito odierno. Sulla base di quello che ha letto, si può parlare di opzioni preferenziali possibili a favore di uno o dell’altro dei sistemi sul tappeto?
È evidente che adesso tutti utilizzeranno questa sentenza per sostenere questa o quella posizione. E questa sentenza sarà invocata in mille modi diversi. Resta il fatto che siamo in presenza di una opzione netta a favore di un sistema proporzionale; che può essere corretto, ma non in modo − appunto − “eccessivo” senza violare il principio di uguaglianza, che è anche uguaglianza degli effetti del voto. Come vede torniamo al punto di partenza: da oggi in poi la Corte sarà libera di valutare ogni legge elettorale non perfettamente proporzionale in termini di manipolazione nella distribuzione dei seggi. Ho l’impressione che da oggi in poi tutte le leggi elettorali saranno impugnate davanti alla Corte.

Una fosca previsione.
Avviene quando i giudici costituzionali utilizzano parametri come ragionevolezza e proporzionalità, che sono parametri per loro natura suscettibili di impieghi diversi. E di infinite manipolazioni, tanto da parte dei giudici, come da parte di chi vorrà seguire avanti le Corti di merito la strada che si è aperta. Questa non sarà l’ultima sentenza della Corte in materia elettorale. In passato ogni legge elettorale è stata oggetto di proposte di abrogazione referendaria. Da oggi, invocando proporzionalità e ragionevolezza, ogni legge elettorale sarà oggetto di impugnazione davanti alla Corte. Non so se sia un bene.

Mattarellum, sistema spagnolo e “sindaco d’Italia” come escono da questo confronto implicito, ma inevitabile con le motivazioni della Consulta?
Sarà una valutazione delle prossime settimane ed è tutta politica. Sindaco d’Italia vuol dire, alla fine, doppio turno di coalizione: c’è un proporzionale di base con un premio di maggioranza alle coalizioni che vanno al ballottaggio. Sempre che poi la Corte non lo ritenga eccessivo. Ma anche il Mattarellum può essere  tranquillamente riesumato, perché aggira il discorso della Corte sugli effetti del voto.

E il sistema spagnolo?

Sarebbe il peggiore di tutti, perché in realtà è un maggioritario mascherato. Il problema è la dimensione delle circoscrizioni. Su un collegio nazionale come quello del Porcellum si ha un forte effetto proiettivo, perché la base proporzionale di questa legge riproduceva abbastanza fedelmente la distribuzione del voto degli elettori in sede di ripartizione dei seggi, salvo poi assegnare un premio arbitrario. Ma se i collegi sono piccoli, come nel caso spagnolo, e i seggi in palio sono due o tre puoi votare con il proporzionale, assegnare questi due o tre seggi ai primi due partiti e fare scomparire tutti gli altri. E con essi fare scomparire la rappresentatività che sembra andare cercando la Corte.

(Federico Ferraù)







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