Procreazione assistita gay, Consulta “Divieto non illegittimo”/ Ecco cosa succede

- Carmine Massimo Balsamo

Procreazione assistita gay, secondo la Corte Costituzionale il divieto non è illegittimo: la Consulta fa sapere che le questioni sono state dichiarate "non fondate"

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Procreazione assistita gay: divieto non illegittimo, questo il responso della Corte Costituzionale. Oggi, martedì 18 giugno 2019, la Consulta si è riunita in Camera di Consiglio per discutere le questioni sollevate dal Tribunale di Pordenone e dal Tribunale di Bolzano riguardo la legittimità costituzionale della legge n. 40 del 2004, in quanto vieta alle coppie omosessuali di accedere alle tecniche di procreazione assistita. Come riportano i colleghi di Adnkronos, l’Ufficio stampa della Consulta ha reso noto che, al termine della discussione, le questioni sono dichiarate non fondate. In attesa del deposito della sentenza, i giudici hanno ritenuto che le disposizioni censurate non siano in contrasto con i principi costituzionali chiamati in causa dai due Tribunali. Non è dunque illegittimo il divieto di procreazione assistita per le coppie gay, con la decisione presa oggi pomeriggio in Camera di consiglio che traccia un solco.

PROCREAZIONE ASSISTITA GAY, CONSULTA: “DIVIETO NON ILLEGITTIMO”

I Tribunali di Pordenone e di Bolzano hanno sollevato la questione in merito alla vicenda di due donne che, anche per particolari patologie mediche, volevano ricorrere alla fecondazione assistita. Come spiega Adnkronos, i legali rappresentanti della coppia gay, Maria Antonia Pili e Alexander Schuster, hanno evidenziato che la legge 40 del 2004 sulla fecondazione assistita «è ‘traballante’ su alcuni diritti fondamentali come quello alla procreazione» ed imponeun doppio divieto relativo sia alla fecondazione assistita sia all’adozione, ciò vale sia per la coppia di donne che per la donna single. L’avvocato Pili ha aggiunto che la Consulta avrebbe potuto risolvere la questione «dichiarando la incostituzionalità della legge solo riguardo a due parole scritte nell’articolo 5 della legge 40 del 2004, lì dove aggiunge ‘sesso diverso’ ai requisiti previsti». Ricordiamo che la norma prevede che «possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi». Dal canto suo, l’Avvocatura dello Stato attraverso Gabriella Palmieri ha sottolineato: «Non esiste un diritto assoluto alla genitorialità: l’unico ‘faro’ è il supremo interesse del minore».





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