Il ricorso da parte di una società estinta e non più iscritta al RI, non può avanzare più alcuna pretesa.
Un eventuale ricorso alla Corte di Cassazione non è sempre ammesso. Ne è un esempio la richiesta da parte di una società estinta, che secondo i giudici non può pretendere nulla. Nel caso indicato dal numero 18149 del 3 luglio di quest’anno, si faceva riferimento ad una SAS che però non risultava più iscritta al Registro delle Imprese.
L’inammissibilità di un ricorso da parte di una azienda cancellata dal Registro Imprese è dovuta al fatto che l’impresa – così come un suo eventuale rappresentante legale – perde ogni potere in suo possesso. E allora quali sono le possibilità per procedere con una potenziale causa?
Il ricorso ad una società estinta non è ammesso

Nel caso in questione, la società estinta (di persone in accomandita semplice) avanzava un ricorso in merito ad una questione “antica”, ovvero su dei tributi (Irap e IVA) risalenti all’anno 2006. Tuttavia, l’impresa non era più iscritta al RI dall’anno 2011.
A complicare la questione è stato il decesso di colui che prendeva le difese della SAS. I giudici hanno provveduto a comunicarlo ai soci dell’azienda, notificando anche l’impossibilità di poter accogliere il ricorso.
Il principio che giustifica il comportamento dei giudici prende il nome di “inapplicabilità oggettiva“. Qualunque società cancellata e quindi estinta dal Registro delle Imprese, non permette a nessun socio (privo di operatività e potere), di poter presenziare.
Il divieto del differimento quinquennale
In alcuni casi la Legge ammette eccezionalmente il cosiddetto differimento quinquennale. Infatti la Corte ribadisce l’inapplicabilità a causa del troppo tempo trascorso rispetto all’entrata in vigore della normativa.
Il provvedimento in questione consente alle aziende cancellate dal RI, di poter “operare” in termini giuridici, ma soltanto dopo l’entrata in vigore della Legge (a partire dal 14 dicembre del 2014 in poi, senza possibilità di una retroattività).
Ogni ricorso al giudizio è di fatto annullato, così come ogni potere “cessato”. Ecco dunque per quale motivo il ricorso da parte di una società estinta non ha più valenza.
