RIFORMA PENSIONI/ L’ingiustizia dimenticata sul Tfr degli statali

- Mauro Marino

Nelle tante proposte in tema di riforma pensioni di queste settimane manca ogni riferimento alla questione del pagamento del Tfr degli statali

baby squillo (Pixabay)

RIFORMA PENSIONI: COME EVITARE IL RITORNO ALLA FORNERO

Nelle decine di proposte sul tappeto nell’intricatissima partita che si sta giocando in queste settimane sulla nuova riforma pensioni per evitare il ricorso alla legge Fornero e al famoso scalone di cinque anni non ho trovato alcun accenno a un problema molto sentito e che crea molta insoddisfazione e malumore tra i dipendenti pubblici. Mi riferisco ai tempi di erogazione del TFR/TFS.

Conosciuto dai più come “liquidazione”, il TFR è un istituto risalente addirittura alla metà dell’altro secolo ed è una porzione di retribuzione differita data al lavoratore subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro in base agli anni di lavoro svolti. Inizialmente per i dipendenti pubblici veniva denominato TFS, poi a partire dall’anno 2001 i due istituti sono stati unificati per tutti nel TFR. 

RIFORMA PENSIONI E PAGAMENTO TFR COME FUNZIONA?

TFR PER I PRIVATI

Dall’anno 2007 poi solamente per il settore privato esiste la possibilità opzionale di poter destinare il proprio TFR a un fondo pensione sia di categoria che aperto per la costruzione di una pensione integrativa. Nei rapporti privati il TFR viene erogato secondo quanto stabilito nei vari CCNL entro un periodo di tempo che normalmente può variare tra i due e i quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e in certi particolari casi può arrivare fino al semestre. 

TFR PER IL PUBBLICO

Non così per il pubblico. Lo Stato non accantona il TFR per i propri dipendenti, ma semplicemente lo contabilizza e quindi nel momento in cui un lavoratore esce dal mondo del lavoro vi deve far fronte con altre partite di giro.

L’erogazione del dovuto avveniva fino all’anno 2013 dodici mesi dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ma dalla Legge di stabilità del 2014, a causa delle note esigenze di bilancio, questo periodo temporale già piuttosto lungo è stato ulteriormente allungato e il personale pubblico ha visto dilatarsi sempre più il riconoscimento di un diritto.

Il TFR/TFS per gli statali viene pagato dopo 15 mesi (12 mesi + 3 mesi di lavorazione) nell’ipotesi di raggiungimento della pensione di vecchiaia fissata attualmente a 67 anni di età.

Ma nel caso di pensione anticipata (41 e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini di contribuzione) viene differito a 27 mesi (24 mesi + 3 mesi di lavorazione). 

TFR E QUOTA 100

Nel caso, inoltre, di vigenza della “quota 100” il termine si è ulteriormente enormemente dilatato. I termini di pagamento, infatti, decorrono dalla data in cui si sarebbero raggiunti i requisiti di pensionamento della legge Fornero. In pratica se un dipendente pubblico andasse in pensione con la “quota 100” con 38 anni di contributi riceverebbe il TFR se donna al raggiungimento dei 41 anni e 10 mesi e se uomo dei 42 anni e 10 mesi. A cui si dovrebbero ovviamente aggiungere i 27 mesi previsti (24 + 3 di lavorazione). 

Ma nella stessa Legge di stabilità dell’anno 2014 sono stati anche rimodulati i termini di pagamento in base all’importo da percepire. In un’unica soluzione se l’importo è inferiore a 50.000 euro lordi, in due annualità se è tra i 50.000 e 100.000 euro lordi, in tre annualità se è superiore ai 100.000 euro lordi. Prendiamo ad esempio un lavoratore uomo che opta per il pensionamento con “quota 100” che ha 38 anni di contributi e che avrebbe diritto a 120.000 euro lordi di TFR. Ebbene, costui percepirebbe i primi 50.000 euro lordi dopo 6 anni e 10 mesi (considerando che i lavoratori pubblici conseguono il diritto al pensionamento trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti), gli ulteriori 50.000 euro lordi dopo 7 anni e 10 mesi e i rimanenti ultimi 20.000 euro lordi dopo 8 anni e 10 mesi per avere quanto spettante. Il tutto, ovviamente, senza interessi.

RIFORMA PENSIONI, TFR E CORTE COSTITUZIONALE: IL GOVERNO INTERVIENE?

La Corte Costituzionale interpellata da una dipendente pubblica che considerava questo sistema incostituzionale ha ritenuto, invece, perfettamente valido questo atto del Governo. Per l’Alta Corte, infatti, resta il pagamento differito e a rate così come previsto dalla Legge di stabilità dell’anno 2014.

Nella stessa legge che ha istituito “quota 100” è prevista per i lavoratori pubblici la possibilità di ottenere un acconto sul proprio TFR fino a 45.000 euro lordi con richiesta a un istituto di credito inserito in un elenco approvato dall’INPS. Dopo un iter farraginoso l’interessato ottiene in poco più di tre mesi tale somma che non è altro che un prestito a tasso agevolato dove dovrà pagare gli interessi quando (dopo svariati anni) arriveranno, finalmente, i soldi dall’Inps. In sostanza costui dovrà pagare gli interessi sui propri soldi.

In uno Stato di diritto, civile e moderno, terza potenza economica dell’Unione europea questo non può essere più tollerato e ci si augura che il Governo al più presto metta fine ad una situazione che fa sprofondare l’Italia in un Paese da terzo mondo.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI





© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultime notizie di Riforma pensioni

Ultime notizie