Il Consiglio di Stato ha censurato una norma piemontese sulle rinnovabili: non spetta alle Regionali decidere sui luoghi idonei per gli impianti
Si è chiuso lo scontro tra Stato e Regione Piemonte che si giocava attorno alla decisione del Consiglio presieduto da Alberto Cirio di impedire l’installazione di impianti per le energie rinnovabili nei campi agricoli del suolo sabaudo, già finita all’attenzione del Tar piemontese e poi – in un secondo momento – del Consiglio di Stato che hanno pronunciato due sentenze differenti e delle quali la seconda è destinata a fare giurisprudenza sul tema delle rinnovabili.
Partendo dal principio, è utile tornare al decreto legislativo 199 del 2021 che aprì le porte alle rinnovabili: ciò che ci interessa, però, è l’articolo 20 del decreto (e in particolare i commi 1 e 8) che disponeva – da un lato – il fatto che le Regioni avrebbero dovuto individuare personalmente dei luoghi atti ad accogliere gli impianti per l’energia verde e – dall’altro lato – che “idonee” potevano essere considerate tutte le aree ad almeno 500 metri di distanza dalle infrastrutture a uso umano.
Infrastrutture in cui il decreto elencò quelle “industriali, artigianali”, le cave e le discariche, pur precisando che si trattava di indicazioni provvisorie che sarebbero state integrate con un successivo – che a distanza di 4 anni ancora non si è visto – decreto attuativo con ulteriori dettagli che avrebbero reso più semplice per le Regioni assolvere al compito di individuare le aree in cui permettere la costruzione degli impianti per le rinnovabili.
Rinnovabili: il Consiglio di Stato censura la norma piemontese che impediva la costruzione di impianti sui campi agricoli
Proprio a causa dell’immobilismo statale, la Regione Piemonte si era mossa per delimitare le sue aree destinate alle rinnovabili e con un decreto regionale era stata impedita la costruzione su qualsiasi capo agricolo, con tanto di clausola che permetteva alla sola Regione definire quali sarebbero stati i luoghi “idonei” secondo personalissime osservazioni: il regolamento era stato impugnato davanti al Tar che aveva dato ragione al Consiglio regionale, ma il Consiglio di Stato ha stravolto le osservazioni del tribunale amministrativo.
Secondo i giudici statali, infatti, la delibera piemontese non è applicabile in quanto il decreto sulle rinnovabili dispone chiaramente che spetta allo Stato fornire le linee guida sulle aree in cui gli impianti possono essere costruiti; oltre a rappresentare – cita il Sole 24 Ore – una normativa che lederebbe “l’interesse pubblico alla transizione energetica” e i regolamenti europei che chiedono agli Stati di creare quadri normativi nazionali “unitari e coordinati” sulle rinnovabili.