La ritenuta d'acconto sulle provvigioni va prevista anche nel caso di un'azienda in stabile organizzazione in Italia ma estera.
Si torna a parlare di ritenuta d’acconto obbligatoria sulle provvigioni. Ad esserne coinvolti sono mediatori e agenti di assicurazione che dovranno emetterla – al momento del pagamento – e basandosi sul “principio di cassa”.
La stessa regola, specifica l’Amministrazione fiscale, vale anche per le organizzazioni che ci sono in Italia ma i soggetti sono esteri, e questo perché il loro ruolo è di “sostituti d’imposta”. Ecco il caso che ha come richiedente un’associazione che ha sede legale in Belgio ma opera in tutta Europa.
Ritenuta d’acconto sulle provvigioni degli agenti
La circolare 286 risalente al 5 novembre di quest’anno, tratta il tema della ritenuta d’acconto sulle provvigioni previste per gli agenti e gli intermediari di una società assicurativa con sede in Belgio ma operante tutta Europa (Italia inclusa).
Anzi, proprio la sede secondaria di questa stessa azienda ha base nel nostro Bel Paese, anche se esternalizza alcune attività per far firmare polizze e poi gestirle (attraverso servizi di coverholder ed anche managing agent).
L’organizzazione in questione è una SO ITA, che è regolarmente iscritta presso l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). L’italiana si occupa del marketing, di promuovere i servizi e di incassare i premi dei contraenti (ma non della parte di provvigione).
Come vengono gestiti i flussi finanziari
La stabile organizzazione con sede in Italia si domanda come trattare la gestione fiscale visto che ci sono due flussi finanziari differenti. In un caso sposta i premi (con le provvigioni incluse) direttamente ai broker, nell’altro caso i premi ricevuti sono già al netto delle provvigioni.
L’Agenzia fiscale spiega innanzitutto che occorrerà seguire il principio di cassa, che implica l’emissione della ritenuta d’acconto e il calcolo della provvigione nel momento in cui spetta emettere il pagamento.
L’obbligo riguarda dunque anche le stabili organizzazioni che non risiedono in Italia ma operano per conto proprio anche nel nostro Paese, prendendo il ruolo di sostituti di imposta.
Nell’ultimo Bilancio sono stati evidenziati anche dei casi di esonero, ma questa situazione non riguarda e non coinvolge quelle imprese.