Un dipendente può essere a rischio di sanzioni disciplinari (anche gravi) pur non trovandosi nell'orario di lavoro ma nella sua vita privata.
Le sanzioni disciplinari non si verificano soltanto sul lavoro. Fuori dall’azienda il dipendente (del settore pubblico o privato che sia) deve attenersi a mantenere un comportamento che non gravi sul quadro aziendale.
Negli anni la Corte di Cassazione si è pronunciata in diverse occasioni ritenendo legittimo il licenziamento laddove un lavoratore manchi di rispetto o professionalità o ancora il suo atteggiamento può gravare sull’immagine aziendale commettendo di fatto un “illecito”.
Sanzioni disciplinari in orari extra lavorativi: quando sono ammesse
Esistono casi e casi. Tuttavia le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche in orari extralavorativi (sempre analizzando minuziosamente l’accaduto). L’articolo 2104 del Codice Civile attribuisce al datore di lavoro un potere di controllo e direttivo – limitandone l’abuso – nei confronti dei lavoratori.
L’articolo legislativo punisce i lavoratori per una possibile e mancata diligenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa, qualora si verificasse l’insubordinazione al superiore gerarchico (come da articolo 2104 comma 2) e in caso di violazione dell’obbligo di fedeltà (articolo 2105).
Invece la possibilità di recedere unilateralmente viene permessa soltanto quando vi è “una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.
Sull’argomento occorre fare una premessa importante sottolineando quanto pronunciato dalla Cassazione il 3 ottobre del 2000 con la sentenza numero 13144:
I comportamenti tenuti dal lavoratore nella vita privata ed estranei all’esecuzione della prestazione lavorativa […] non possono rilevare ai fini della dedotta giusta causa di licenziamento, allorché non abbiano prodotto effetti riflessi nell’ambiente di lavoro e tanto meno nociuto al prestigio del datore di lavoro.
Gli esempi pratici
I comportamenti che si riflettono sull’ambiente di lavoro possono essere variegati e non obbligatoriamente connessi all’ambiente di lavoro o a delle circostanze annesse e connesse all’impiego.
Per una maggior chiarezza riportiamo qualche esempio che negli anni è stato condannato dalla Cassazione che ha ritenuto valide le sanzioni disciplinari (fino al licenziamento giustificato) in orari extra lavorativi:
Nel 2013 un lavoratore è stato denunciato di violenza sessuale le cui generalità, l’azienda e il posto di lavoro sono stati diffusi a mezzo stampa (comportamento lesivo che gravano sull’imprenditore e sugli organi aziendali).
Nel 2000 un bancario è stato punito per aver emesso degli assegni a vuoto (un comportamento lesivo che si riflette nel campo dell’attività professionale svolta); o ancora quando nel 2022 un dipendente è stato sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti fuori orario di lavoro e in prossimità degli uffici aziendali.