Sequestri di beni per estradizione: la Cassazione ribadisce, solo quelli utilizzabili a fini probatori possono essere sottoposti a vincolo del giudice

La Cassazione si è pronunciata recentemente in merito ai vincoli sui beni sequestrati nell’ambito delle procedure per estradizione, chiarendo che, anche in questa fase, ogni provvedimento in materia deve essere predisposto dal giudice.

Dopo aver accolto un ricorso difensivo, presentato proprio in merito ad un caso di arresto per minaccia, ricettazione e frode informatica, richiesto dalle autorità degli Stati Uniti per il quale veniva contestata la procedura di aver posto vincolo su tutto quello che era stato rinvenuto in sede di perquisizione, compreso denaro, carte di pagamento e dispositivi elettronici.



La sesta sezione penale ha specificato che, la richiesta è fondata, soprattutto per soldi e bancomat, per mancanza di finalità probatoria e connessione tra il reato ed il bene.

I sequestri automatici infatti, non possono essere legittimati in quanto incompatibili con i principi di legalità processuale perchè non è possibile creare un vincolo cautelare senza un ordine che deve essere dato da un atto del giudice.



Veduta esterna del palazzo della Corte di Cassazione (Foto 2024 ANSA/GIUSEPPE LAMI)

Cassazione: “No ai sequestri a pioggia nelle procedure di estradizione, il giudice deve selezionare solo beni idonei a fini probatori”

Nessuno vincolo cautelare sui beni materiali in un sequestro per estradizione se non approvato da un atto del giudice, nel ribadire questo principio, la Cassazione ha sottolineato che nella procedura non possono essere ammessi i “sequestri a pioggia” che comprendono quindi anche carte di credito, bancomat e denaro in contanti, perchè non c’è la legittimità idonea al ritrovamento di tracce attribuibili agli stessi reati che hanno fatto scattare l’arresto.



La connessione, che deve essere ben chiara e stabilita direttamente dal tribunale, è una condizione fondamentale per poter procedere.

Pertanto andranno effettuati controlli sulla sussistenza di questi presupporti, così come sulla eventuale selezione che è stata fatta per decidere cosa sottoporre a sequestro e cosa no. Stop quindi a tutto ciò che non può essere usato ai fini probatori, come appunto i soldi o mezzi di pagamento elettronici.

Rientrano invece in quelli selezionabili i dispositivi informatici o supporti e archivi, nei quali potrebbe essere necessario porre il vincolo proprio perchè considerati mezzi di prova e quindi idonei sulla base del rapporto tra motivazione e finalità.