È stato respinto dal TAR il ricorso di una studentessa bocciata dopo essere approdata in una nuova scuola da precedente istituto, incontrando alcuni problemi di ambientamento, a cominciare dalla mancata sintonia con i professori, “agevolata” dalla didattica a distanza legata alla pandemia di Coronavirus. Con cinque materie sotto la sufficienza, il Consiglio di classe non ha dato il via libera al passaggio della ragazza alla classe quarta e, malgrado il ricorso presentato dai suoi genitori, il tribunale amministrativo regionale ha dato ragione alla scuola.
Richiamando altre sentenze di altri TAR, è stato stabilito che “il giudizio di non ammissione alla classe successiva non può ritenersi viziato a causa della mancata attivazione delle attività di recupero, o degli oneri di informazione circa l’andamento scolastico. Deve infatti considerarsi che tale giudizio si basa esclusivamente sull’accertamento dell’insufficiente preparazione dello studente, senza che ad esso possa riconnettersi alcun intento punitivo. L’incompleta, carente od omessa attivazione dei corsi di recupero da parte della scuola non incidono sulla legittimità e sull’autonomia del giudizio finale di non ammissione di un alunno”.
STUDENTESSA BOCCIATA PERDE RICORSO AL TAR: “NON SI RAVVISANO LE OMISSIONI LAMENTATE”
I genitori della studentessa bocciata si erano appellati anche allo scarso rapporto “scuola – famiglia”, ma il TAR ha rammentato che dato che “la valutazione di legittimità del giudizio di non ammissione alla classe superiore deve essere condotta avendo esclusivo riguardo agli elementi che denotano, alla conclusione dell’anno scolastico, lo sviluppo degli apprendimenti e l’acquisizione di nuove competenze, senza che su di essa possa incidere il livello della comunicazione scuola – famiglia intervenuta nel corso del medesimo anno scolastico o la mancata attivazione di specifici interventi atti a favorire il recupero scolastico dello studente”.
Ergo, si legge nella decisione del TAR riferita al caso della studentessa bocciata, non hanno pregio le doglianze attoree, sia quelle che investono profili esterni e formali del giudizio in parola sia quelle che ne investono i contenuti, cosicché il gravame va complessivamente respinto non ravvisandosi le omissioni lamentate da parte ricorrente.