Cassazione stabilisce con una sentenza che la violenza economica rientra tra maltrattamenti in famiglia: "Anche lo stile di vita va condiviso, non imposto"

Tra le forme di violenza che si possono subire c’è anche quella economica. Lo stabilisce una recente sentenza della Cassazione, riconducendo la violenza economica al reato regolato dall’articolo 572 del codice penale, cioè i maltrattamenti contro familiari e conviventi. Quindi, se le scelte economiche prese in famiglia non solo non sono condivise dai coniugi, ma sono anche imposte in maniera unilaterale, allora rientrano nei comportamenti vessatori che sono perseguibili per legge.



La sentenza, che risale al novembre scorso ma è stata depositata a gennaio, riguarda il caso di un uomo imputato per maltrattamenti alla moglie, reato aggravato dalla presenza nel nucleo familiare di figli minorenni.

VIOLENZA ECONOMICA E MALTRATTAMENTI, LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

I maltrattamenti coprivano un periodo che va dal 2000 al 2019 e dalle testimonianze è emerso che si erano verificati anche dopo la separazione. Per quanto riguarda la violenza economica, all’imputato è stato contestato il fatto che avesse ostacolato l’emancipazione economica della moglie, avendole negato di seguire dei corsi di formazione e di trovare lavoro.



Quando comunque ne aveva trovato uno in ambito turistico, il marito aveva cominciato a vessarla con pedinamenti, chiamate e minacce, anche davanti ai colleghi. Ciò ha spinto la Suprema Corte a concludere che la violenza economica è un profilo rilevante dell’imposizione di un potere in famiglia, che avviene tramite manipolazioni e pressioni psicologiche, e incide sull’autonomia, la dignità e l’integrità di una persona, aspetti tutelati appunto dall’articolo sopracitato.

IL DIRITTO INTERNAZIONALE E IL PRECEDENTE

Sulla sentenza della Cassazione ha inciso anche il diritto internazionale, in quanto ha evidenziato che se una norma nazionale si presta a diverse interpretazioni o ha margini di incertezza, allora si può scegliere quella che rispetta gli obblighi internazionali. A tal proposito, vengono citate la Convenzione di Istanbul del 2011 ratificata dall’Italia e una direttiva europea del 2024, dove ci sono espliciti riferimenti alla violenza economica.



Non si tratta, comunque, del primo caso in cui la Cassazione riconosce la violenza economica tra i maltrattamenti, ciò era accaduto già nel 2023, infatti nell’ultima sentenza viene citato proprio l’altro dispositivo in cui la si definisce anche una condotta di coartazione e controllo che risulta mortificante, umiliante e vessatoria.