IMU E CHIESA/ Perché la Ue odia il patto (virtuoso) tra Stato e non profit?

- Massimo Introvigne

L'Avvocato generale Ue chiede all'Italia la restituzione dell'Ici non riscossa dalle istituzioni religiose per le attività "commerciali". Una pretesa irragionevole, spiega MASSIMO INTROVIGNE

chiesa_sanpietro_conciliazione_roma_lapresse_2015 LaPresse

È sceso in campo l’avvocato generale della Corte di giustizia comunitaria, Melchior Wathelet, per chiedere che lo Stato italiano ingiunga alle istituzioni religiose, in gran parte cattoliche, di pagare l’Ici per le loro attività “commerciali” svolte nel periodo 2006-2011, che l’Italia considera teoricamente o potenzialmente dovuta, ma in pratica indeterminabile e quindi non in grado di essere riscossa. A molti sembra semplicemente che la Chiesa non voglia pagare le tasse. Ma le cose sono più complicate.

L’Ici (Imposta comunale sugli immobili), poi sostituita dall’Imu, è stata introdotta nel 1992, esentando dal suo pagamento gli enti non commerciali. Fino al 2004 questa esenzione – di cui non beneficiava solo la Chiesa cattolica, ma tutto il vasto mondo non profit, compreso quello che fa capo al Pd – ha sollevato un contenzioso relativamente modesto. Infatti, che cosa sia un ente non commerciale è chiaro: è un ente che non distribuisce utili, dunque su cui nessuno “guadagna” e che in caso di scioglimento destina il suo eventuale attivo residuo a fini di pubblica utilità.

Nel 2004 una sentenza della Cassazione – relativa a un immobile di proprietà di un istituto religioso utilizzato come casa di cura e pensionato per studentesse – ha affermato che per beneficiare dell’esenzione sono necessari tre requisiti. Primo: l’immobile è utilizzato da un ente non commerciale. Secondo: l’immobile è totalmente destinato ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative o sportive. Terzo: queste attività non devono essere svolte “in forma di attività commerciale”.

I primi due requisiti ripetevano semplicemente quanto affermava l’articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Il terzo aprì un contenzioso infinito: come si fa a svolgere un’attività assistenziale, didattica o così via in forma non commerciale? Significa non far pagare gli utenti? O farli pagare un prezzo che copre i soli costi, o comunque inferiore a quello di mercato? Alcuni giudici cominciarono a sostenere che qualunque forma di richiesta di un corrispettivo per un corso, un soggiorno, un’assistenza sanitaria – anche se domandata da un ente senza fini di lucro – trasformava l’attività in una “svolta in forma commerciale” e faceva venire meno l’esenzione dall’Ici.

Era evidente che questa interpretazione sovvertiva l’intento del legislatore di esentare dall’Ici gli immobili utilizzati per attività non lucrative e al servizio del bene comune, da chiunque svolte e non solo dalla Chiesa. Pertanto nel 2005 l’articolo 7, comma 2-bis del Dl 203/2005 tornava alla situazione anteriore alla sentenza della Cassazione e stabiliva che dei tre requisiti di quella sentenza solo i primi due rilevavano per l’esenzione dall’Ici.

A quel punto, però, gli anticlericali avevano già messo nel mirino la Chiesa cattolica, presunta principale beneficiaria della norma, che fu impugnata di fronte alla Commissione europea, in quanto avrebbe determinato una distorsione della concorrenza a favore degli enti religiosi rispetto ad altri che offrissero analoghi servizi. La Commissione europea ha archiviato due volte le procedure contro l’Italia sul punto, ma ha infine condannato il nostro Paese nel 2012, imponendogli di non privilegiare gli enti religiosi se svolgono attività in forma commerciale e di fatto dando ragione ai giudici della Cassazione del 2004.

Nel 2006, anche per rispondere ai rilievi europei, era stata nel frattempo emanata una seconda legge interpretativa, il Dl 223/2006, la quale precisava che l’esenzione Ici si applicava agli enti commerciali che svolgono una o più delle otto attività esenti secondo la legge del 1992 – assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative o sportive – “in modo non esclusivamente commerciale”.

Consapevole della difficoltà d’interpretare quest’ultima espressione, il governo istituì presso il ministero dell’Economia e delle Finanze una commissione mista di rappresentanti del ministero, dell’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia, della Conferenza episcopale italiana e dell’Agenzia per le Onlus incaricata di precisare i criteri in base ai quali un’attività può essere esercitata “in modo non esclusivamente commerciale”.

Nel 2012 la Commissione europea ha ritenuto la normativa del 2006 ancora troppo favorevole agli enti religiosi, cui sarebbero stati concessi degli aiuti di Stato mascherati, e ha imposto una disciplina più restrittiva, di cui ha preso atto la Cassazione con una serie di sentenze. Dal 2012, in particolare, le attività didattiche degli enti religiosi si considerano non commerciali ai fini dell’esenzione dal tributo solo se svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio.

Peraltro, la Commissione europea ha rilevato che la natura non economica non è contraddetta dal fatto che gli alunni debbano versare tasse scolastiche o di iscrizione, purché tali contributi finanziari coprano solo una frazione del costo effettivo del servizio e non possano pertanto considerarsi una retribuzione del servizio prestato.

Quanto alle attività ricettive, culturali, ricreative e sportive, così come le attività assistenziali e sanitarie non accreditate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, si considerano non commerciali solo se svolte a titolo gratuito ovvero dietro corrispettivo di importo simbolico e comunque non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte nello stesso ambito territoriale.

Questa normativa si applica agli enti non profit in genere dal 2012. Il problema sollevato ora riguarda il periodo 2006-2011. L’Avvocato generale pensa che gli enti religiosi italiani dovrebbero pagare l’Ici per quegli anni, nei quali avevano beneficiato di un regime più favorevole considerato non conforme alle regole europee dalla Commissione.

Ma, a parte ogni altra considerazione, l’Italia ha finora risposto che è impossibile determinare il tributo teoricamente dovuto, perché è impossibile, anche per problemi catastali, ricostruire quali parti degli immobili fossero destinate in quegli anni ad attività svolte “in forma commerciale” e quali no. L’Avvocato generale chiede però che gli enti religiosi paghino comunque. La pretesa, oltre che irragionevole, mostra una certa antipatia delle istituzioni europee per il mondo non profit, in particolare religioso, visto solo come potenziale evasore fiscale e non come fornitore a costi ragionevoli di servizi utili e spesso essenziali per la comunità.







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