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Home » Lavoro » Inail “no cause penali imprese per contagio”/ Infortunio senza rischio se misure ok

  • Lavoro

Inail “no cause penali imprese per contagio”/ Infortunio senza rischio se misure ok

Niccolò Magnani
Pubblicato 20 Maggio 2020
Mattarella all'Inail

Sergio Mattarella, sede Inail (LaPresse)

Circolare Inail 20 maggio su infortuni al lavoro: "no responsabilità penale o civile per imprese con contagio da Covid-19, se datore rispetta misure sicurezza"

Dopo settimane di caos legislativo e giuridico per le linee guida Inail sul contagio da coronavirus in azienda, arriva la parola definitiva da parte dello stesse ente che emana una circolare specifica “Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 42 co. 2, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27: chiarimenti”. Vi è esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro: così chiarisce l’Inail le proprie stesse linee guida per affrontare lo spinoso tema dei contagi in azienda o negozi. dalle opposizioni fino ai sindaci e ai Governatori passando per una buona parte del Governo avevano sollevato diversi dubbi in merito alle “passate” linee guida che avrebbero portato il datore di lavoro a cause penali o civili, con l’aggiunta della quasi impossibile determinazione dell’origine del contagio se appunto in azienda o all’esterno/nelle case.


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L’Inail decide di intervenire in prima battuta per provare a chiarire ogni qual perplessità: il riconoscimento di un caso di infezione da coronavirus come infortunio per il quale scatta la tutela Inail «non determinerà alcun presupposto per individuare una responsabilità civile o penale ai danni dell’azienda». È ancora la circolare Inail del 20 maggio a chiarire nel merito il passaggio fino ad oggi ambiguo delle linee guida sulla tutela infortunistica: «L’infezione da Sars-Cov-2, come accade per tutte le infezioni da agenti biologici se contratte in occasione di lavoro, è tutelata dall’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione».


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Le patologie infettive (vale per il Covid-19 ma anche per l’epatite, la brucellosi, l’Aids e il tetano) – si legge ancora nella circolare Inail– «contratte in occasione di lavoro sono da sempre, infatti, inquadrate e trattate come infortunio sul lavoro poiché la causa virulenta viene equiparata alla causa violenta propria dell’infortunio, anche quando i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo»; in secondo luogo, il testo partorito dall’Inail presuppone che la norma imponga indennità per inabilità temporanea assoluta «e copre anche il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria (ovviamente sempre che il contagio sia riconducibile all’attività lavorativa), con la conseguente astensione dal lavoro». Nello specifico della responsabilità del datore di lavoro, vi sarà effettivamente «solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, numero 33». In sostanza, se le misure di contenimento e sicurezza sono rispettate, allora il datore di lavoro e l’azienda non rischiano cause penali.


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Nel frattempo il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha fatto sapere che è allo studio una norma per chiarire in maniera definitiva la responsabilità dei contagi: «il mero riconoscimento dell’infortunio sul lavoro non agevola in alcun modo l’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, né crea una presunzione in tal senso». Sempre la titolare del Lavoro conclude poi «è attualmente in fase di valutazione e studio un eventuale provvedimento normativo volto a chiarire che il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nei protocolli o nelle linee guida o nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nonché l’adozione ed il mantenimento delle misure ivi previste costituiscono presunzione semplice dell’assolvimento dell’obbligo ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19».


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