La dichiarazione IMU su terreni agricoli e poi edificato, non è sempre obbligatoria. Dipenderà dal regolamento del Comune italiano.
La dichiarazione IMU su terreni agricoli che post variazione d’uso diventano edificabili, non è sempre un obbligo di Legge. A dirlo è la Corte di Cassazione con sentenza con numero di protocollo 26921 e risalente al 7 ottobre di quest’anno.
Naturalmente la sussistenza o meno dell’obbligo dichiarativo della tassa patrimoniale dipende dalla conoscenza (oppure no), del Comune in cui è presente il terreno. Spetta dunque al contribuente effettuare dei controlli specifici che ora vedremo bene.
Quando la dichiarazione IMU su terreni agricoli e poi edificabili è un obbligo

Innanzitutto, la dichiarazione IMU su terreni agricoli e poi divenuti edificabili, è obbligatoria soltanto se il contribuente dopo aver opportunatamente controllato si è accertata che il Comune non ha previsto nel suo regolamento, la nuova edificabilità.
Il regolamento (teoricamente), deve aver determinato dei valori rapportati all’area edificabile (dove dovrà esserci anche il terreno).
Nel caso in cui il richiedente abbia continuato a versare regolarmente l’Imposta municipale unica anche sul terreno precedentemente agricolo (poi edificabile), ma senza ricevere alcuna comunicazione, non si configurerà nessun illecito e né tanto meno altri obblighi.
Obblighi e arretrati
Il contribuente che ha diritto a recuperare l’IMU potrà far richiesta al Comune che non ha mai provveduto a dar comunicazione dell’accertamento dell’edificabilità (anche se già avvenuta).
Sempre a patto che l’ente locale non abbia già attribuito un valore per la nuova zona, spetterà al proprietario del terreno dover dichiarare il cosiddetto valore venale della zona in questione.
Il punto centrale della sentenza è l’elemento “prezzo“, ovvero quest’ultimo valore appena accennato. Il contribuente dovrà accertarsi che il Comune non ne abbia già stabilito uno, altrimenti sussisterà l’obbligo dichiarativo.
Potrebbe capitare, anche in assenza di adempimenti obbligatori, che il proprietario del terreno debba pagare un supplemento dovuta alla nuova variazione inerente alla riqualificazione dell’area omogenea (sempre a patto che non ci sia mai stata).
