La compensazione dei debiti non può esser estinta con i crediti fiscali altrui, salvo non si tratti dei propri.

La compensazione dei debiti è una misura che è sottoposta a norme di Legge che vanno rispettate rigorosamente. Con la circolare con protocollo 246 il fisco ha risposto all’eventuale possibilità di poter estinguere un debito con crediti altrui.

L’idea iniziale è partita da Rete di imprese, la quale ha chiesto al fisco di poter pagare le somme spettanti con l’aiuto di un altro soggetto e i crediti d’imposta di sua proprietà. L’Amministrazione però, ha bocciato tale soluzione, ma come mai?



Compensazione debiti “non sempre ammessa”

La compensazione dei debiti può avvenire in svariati modi, dall’uso delle cartelle esattoriali allo stralcio (qualora ci sia la reale fattibilità). Tuttavia, il caso in questione ha messo in risalto la richiesta di un’impresa di poter pagare il debito di un’altra azienda ma appartenente allo stesso “gruppo”.



L’amministrazione fiscale ne negato la possibilità in quanto le somme tributarie mai riscosse sono personali, e vanno saldate facendo figurare il proprio conto.

La diatriba tra l’Ade e l’azienda ha trovato dei contrasti sul fatidico “accollo del debito“, che vediamo di analizzare per bene.

L’accollo di un debito

L’accollo di un debito si traduce in un’obbligazione da parte di un soggetto che si “indebita” al posto del debitore primario. Tuttavia a far prevalere la conclusione della causa in oggetto è la compensazione, che come da regolamento deve avvenire con crediti propri.



Anche per la giurisprudenza – pur facente parte dello stesso gruppo – l’azienda che avrebbe pagato il debito dell’altra attività (debitrice primaria) con i crediti propri, avrebbe dato vita ad “illecito”, non riconoscendo neppure il saldo e mantenendo la posizione di “insolvibilità”.

Annullando l’effetto della compensazione l’amministrazione fiscale avrebbe il pieno diritto di applicare anche multe e interessi, aumentando l’importo totale da corrispondere.

L’estinzione del debito in via definitiva, può esser accettata esclusivamente se pagata dal responsabile dell’insoluto, negando la possibilità anche tra soggetti o aziende della stessa rete/gruppo, e né tanto meno in vista di contratti o appalti.