L'INPS chiarisce le novità del congedo parentale 2025: come funzionano e come richiedere i mesi indennizzati all'80% della retribuzione

Con una delle sue ormai note circolari, negli ultimi giorni l’INPS ha spiegato tutte le novità previste per il congedo parentale 2025, che ha visto una positiva estensione del periodo indennizzato all’80% per un totale di 3 mesi, egualmente riscattabile dalla madre, dal padre o anche – ovviamente – dal genitore single: si tratta di una novità inserita nella legge di Bilancio 2025 e che è già operativa dal primo gennaio, e quella odierna da parte dell’INPS è, appunto, una precisazione del funzionamento; sempre fermo restando (e ci torneremo) che resta invariato il normale congedo parentale già operativo prima degli ultimi 3 anni in cui sono state introdotte tutte le novità oggetto di questo articolo.



Prima di arrivare al nuovo congedo parentale, è utile ricordare che prima delle novità ai genitori spettavano un totale di undici mesi esonerati dal lavoro per occuparsi del figlio (biologico o adottato): in passato, l’indennizzo previsto era pari al 30% dello stipendio percepito, salvo per due mesi non indennizzabili a meno che non sussistessero condizioni reddituali tali da estendere il beneficio economico; mentre, con la legge di Bilancio 2023, era stato introdotto un primo mese indennizzabile all’80%, al quale – nella successiva legge di Bilancio – se n’è aggiunto un secondo con il 60% di indennizzo.



Come richiedere il nuovo congedo parentale 2025: cos’è e come funziona l’indennizzo all’80%

Venendo alle novità, ora i mesi indennizzati all’80% sono in totale tre (quello introdotto nel 2023, quello nel 2024 aggiornato e un ulteriore introdotto con l’ultima legge di Bilancio), validi per ogni modalità di fruizione – tra quella intera, quella frazionata, quella giornaliera e quella oraria – e ripartibili tra i genitori come meglio credono: gli unici vincoli posti riguardano il fatto che il lavoratore deve essere un dipendente privato e che la richiesta deve essere presentata entro i primi 6 anni di vita del figlio; oppure entro i primi 6 anni dopo l’adozione, senza sfociare oltre la maggiore età.



Le modalità di richiesta del nuovo congedo parentale sono le medesime alle quali siamo abituati da sempre: muniti di credenziali elettroniche (SPID, CIE o CNS), basterà accedere alla sezione ‘Lavoro’ e poi a quella ‘Congedi, permessi e certificati’ sul portale ufficiale dell’INPS (ovvero questo); senza dimenticare che la richiesta può anche essere fatta tramite gli Istituti di patronato o con i vari numeri di telefono ufficiali dell’INPS.