Il Papa parlando ai giudici della Sacra Rota ha ribadito che l’unico matrimonio legittimo è tra uomo e donna.
«Non vi è che un solo matrimonio, il quale è costitutivamente vincolo giuridico reale tra l’uomo e la donna, un vincolo su cui poggia l’autentica dinamica coniugale di vita e di amore»: è quanto il Pontefice ha sottolineato nel suo discorso annuale ai giudici del Tribunale della Sacra Rota, l’organo legittimato, secondo la Chiesa Cattolica, a decretare la nullità di un matrimonio. «Non esiste – ha spiegato Ratzinger – un matrimonio della vita ed un altro del diritto: il matrimonio celebrato dagli sposi, quello di cui si occupa la pastorale e quello messo a fuoco dalla dottrina canonica, sono una sola realtà naturale e salvifica, la cui ricchezza dà certamente luogo a una varietà di approcci, senza però che ne venga meno l’essenziale identità».
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Benedetto XVI ha poi ricordato che «l’aspetto giuridico è intrinsecamente legato all’essenza del matrimonio. Ciò si comprende alla luce di una nozione non positivistica del diritto, ma considerata nell’ottica della relazionalità secondo giustizia». Il diritto a sposarsi va quindi inteso in tale prospettiva: «non si tratta, cioè, di una pretesa soggettiva che debba essere soddisfatta dai pastori mediante un mero riconoscimento formale, indipendentemente dal contenuto effettivo dell’unione. Il diritto a contrarre matrimonio presuppone che si possa e si intenda celebrarlo davvero, dunque nella verità della sua essenza così come è insegnata dalla Chiesa».
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Riferendosi, poi, alla recente sentenza della Cassazione che ha posto fine all’automatismo tra nullità stabilita dalla Rota e conseguente nullità, in sede civile, matrimoni ventennali, ha invitato ad «adoperarsi affinché si interrompa il circolo vizioso che spesso si verifica tra un’ammissione scontata al matrimonio, senza un’adeguata preparazione e un esame serio dei requisiti previsti per la sua celebrazione, e una dichiarazione giudiziaria talvolta altrettanto facile, ma di segno inverso, in cui lo stesso matrimonio viene considerato nullo solamente in base alla costatazione del suo fallimento».
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