Sta facendo discutere non poco in questi giorni la riduzione di pena comminata dai giudici della Corte di assise di appello di Bologna nei confronti di Michele Castaldo, l’omicida reo confesso di Olga Matei, la cui pena è stata dimezzata da 30 a 16 anni poiché “preda di una tempesta emotiva“. Ma cosa si intende di preciso con questa espressione? In psicologia ci sono molte tesi riguardanti i soggetti borderline, e cioè quei pazienti che non sono in possesso delle “lenti” giuste per interpretare la realtà con le sue mille sfaccettature e per questo motivo sono soliti passare da un estremo all’altro nel giro di pochi minuti, vittime di stati d’animo discordanti che si ripercuotono su di loro e su chi gli sta vicino per l’incapacità di distinguere il bene dal male o le zone grige da quelle totalmente bianche e nere. In particolare, però, la tempesta emotiva postulata dai giudici per Michele Castaldo sembra riguardare l’incapacità di elaborare la gelosia nei confronti della vittima.
TEMPESTA EMOTIVA E GELOSIA
Per comprendere il ragionamento che ha portato i giudici a prendere una decisione comunque molto controversa, con il pg di Bologna che ha già annunciato ricorso in Cassazione, bisogna conoscere la storia di Michele e Olga. L’uomo nei giorni precedenti al delitto si era infatti mostrato geloso per alcuni sms di altri uomini ricevuti dalla donna. I due iniziarono a discutere, con Castaldo che confidò alla donna le proprie insicurezze in amore, legate al fallimento del suo matrimonio e, a suo dire, ai tradimenti della moglie. Stando alla versione di Castaldo, la donna avrebbe mostrato però poca comprensione chiedendogli di andarsene, senza minacciare però di lasciarlo:”Ho perso la testa perché lei non voleva più stare con me. Le ho detto che lei doveva essere mia e di nessun altro. L’ho stretta al collo e l’ho strangolata”. Una volta tornato a casa, Castaldo tentò di suicidarsi con alcol e farmaci. Il suo avvocato, Monica Castiglioni, dopo lo sconto di pena ricevuto dal suo assistito, ha preso spunto proprio dal tentativo del suo assistito di farla finita per “giustificare” la decisione della Corte:”Quelle parole vanno intese in senso ampio e leggendo le perizie dei professionisti che si sono occupati del caso. (Castaldo, ndr) ha avuto comunque un trascorso tale che il giudice di prime cure autorizzò la perizia psichiatrica: era seguito dal centro di igiene mentale e aveva tentato due suicidi”.
UN OMICIDIO “GIUSTIFICATO”?
Il dubbio di fondo che tante polemiche ha scatenato finora è però il seguente: secondo i giudici la “tempesta emotiva” suscitata dalla gelosia di Michele nei confronti giustifica in parte il suo delitto? Nelle motivazioni della sentenza si legge come secondo i magistrati la gelosia provata da Castaldo era un sentimento “certamente immotivato e inidoneo a inficiare la sua capacità di autodeterminazione”, tuttavia essa determinò in lui, “a causa delle sue poco felici esperienze di vita” quella che il perito psichiatrico che lo analizzò definì una “soverchiante tempesta emotiva e passionale”, che secondo i giudici “si manifestò subito dopo anche col teatrale tentativo di suicidio”. Una condizione, questa, “idonea a influire sulla misura della responsabilità penale”. Chi rifiuta il collegamento tra gelosia-tempesta emotiva-delitto giustificato è però il presidente della Corte di appello di Bologna, Giuseppe Colonna, che come riportato dall’Ansa ha fornito alcuni chiarimenti tecnici sulla sentenza: “La gelosia non è stata considerata motivo di attenuazione del trattamento, anzi, al contrario, motivo di aggravamento in quanto integrante l’aggravante dell’avere agito per motivi abietti-futili (e ciò con ampia e convinta motivazione, che occupa due pagine fitte di motivazione)”.