Mettere a disposizione il proprio conto corrente facendovi transitare il denaro illecito altrui è riciclaggio ex articolo 648bis del codice penale. A stabilirlo è la seconda sezione penale della Cassazione con sentenza del 6 luglio 2023, n. 29346, secondo cui sussiste la fattispecie di riciclaggio per condotta successiva posta in essere per via autonomia da soggetti terzi in seguito a reato perfezionato per mano del suo autore, anche qualora i terzi non abbiano contribuito alla realizzazione del reato presupposto. Nel caso specifico, gli autori dei reati avevano conseguito il profitto autonomamente. La successiva operazione di immissione del denaro sui conti correnti degli imputati è “una condotta oggettivamente ulteriore e successiva, idonea a configurare il reato di riciclaggio”.
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Secondo la Corte, manca il concorso alla realizzazione del reato presupposto. Gli imputati sostenevano che la condotta era consistita nell’aver messo a disposizione il proprio conto corrente per farvi confluire il denaro proveniente dalle truffe perpetrate. Secondo loro, tale condotta integra un elemento costitutivo della frode informatica e consente il perseguimento dell’ingiusto profitto. Al contrario la Corte ha affermato la responsabilità degli imputati per il reato di riciclaggio poiché la condotta posta in essere in un momento successivo, quando sorge l’esigenza di “ripulire” il denaro proveniente dal delitto di frode informatica, ostacola l’identificazione della provenienza delittuosa di questo.
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La sentenza
La condotta degli imputati è inquadrabile nell’art. 648 bis cp. La Corte dunque ribadisce quanto già affermato nella sentenza n. 16023/2020 della medesima sezione. In quel caso aveva sottolineato che il delitto di frode informatica “si consuma nel momento in cui il soggetto agente consegue l’ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale”. Dunque, l’imputato che aveva messo a disposizione il proprio conto corrente ricevendo la somma di denaro sottratta e utilizzando le credenziali della persona offesa sulla base di un accordo iniziale con gli autori del reato, è inserita nella fase di esecuzione del reato di frode informatica.
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Anche qualora l’imputato non avesse concorso nel delitto di frode informatica, avrebbe responsabilità di riciclaggio, per la quale è previsto un trattamento sanzionatorio ben più grave. Per questo, escludendo il concorso da parte dell’imputato nella frode, verrebbe contestato il più grave delitto di riciclaggio ex articolo 648bis del codice penale. Dunque, per la commissione del reato di riciclaggio, l’autore non deve aver concorso necessariamente nel delitto presupposto. La condotta posta in essere deve essere finalizzata ad ostacolare l’identificazione della provenienza del denaro.