La detrazione sugli interessi passivi di un mutuo è al 19%, ma per ottenerla ci sono delle regole e condizioni specifiche.

Il fisco dà la possibilità di godere della detrazione al 19% sugli interessi passivi di un mutuo ipotecario oggetto di “prima casa”. Ma tra gli altri benefit figurano anche gli oneri accessori attribuibili all’acquisto.

Anche se la normativa fiscale prevede che il beneficio è previsto soltanto nel periodo in cui si vive nella “prima casa”, esistono delle eccezioni che potrebbero prevederlo “a prescindere”.



Le regole sulla detrazione degli interessi passivi di un mutuo

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Il primo presupposto per godere della detrazione sugli interessi passivi di un mutuo è di essere sia titolare dell’appartamento (salvo che l’acquisto sia stato compiuto prima del ’91) che del contratto di prestito.

Tra i beneficiari figurano il proprietario superficiario, il nudo proprietario ma anche a chi beneficia in toto del diritto reale dell’unità. Naturalmente restano esclusi dal benefit gli usufruttari.



Per tutti i finanziamenti sottoscritti successivamente all’anno 1993, è indispensabile che l’oggetto del contratto sia unicamente e specificatamente inerente alla “prima abitazione“. É tuttavia ammessa la stipulazione del contratto successiva all’acquisto (purché avvenga entro 12 mesi).

Accettata anche del compenso del notaio

Tra le detrazioni fiscali ammesse – interessi passivi a parte – sono previste anche le altre quote e spese sostenute inerente all’operazione, tra cui le commissioni destinate alle banche, il compenso per il notaio, i costi per sottoscrivere l’ipoteca e l’eventuale penale per l’estinzione anticipata del debito.



Il beneficio può esser previsto esclusivamente per l’intera durata della “prima casa”. Laddove l’unità immobiliare dovesse diventare “seconda abitazione” e poi torna prima, allora si conteggerà soltanto quest’ultimo periodo.

I casi come “ancora di salvezza”

Esistono dei casi dove il cittadino può ritenersi salvo dall’esclusione del beneficio, anche se le condizioni originarie potrebbero sembrare “non accettate”.

Ad esempio se si perdesse la permanenza nella prima abitazione ma soltanto in casi gravi di salute (dove potrebbe esser necessario trasferire il paziente in una casa di riposo oppure presso una casa di riposo).

Un’altra eccezione sarebbe approvata nel caso di uno spostamento in un altro immobile per motivi di lavoro.