La detrazione fiscale può essere goduta e applicata ai premi di assicurazione in base alla tipologia.
L’Agenzia delle Entrate ammette la detrazione sui premi di una assicurazione a patto che ci siano i requisiti per poterla riconoscere. Nello specifico il benefit fiscale deve ricadere sulla sottoscrizione di una polizza basata sulla invalidità oppure sulla prevenzione contro il rischio di decesso.
Rispettando almeno una delle condizioni sopra esposte, l’ente fiscale riconosce l’ordinaria detrazione al 19% e in dichiarazione dei redditi per il costo sostenuto con la polizza. Secondo il TUIR, in base alla causa per la quale si è sottoscritta l’assicurazione è possibile calcolare un tetto massimo più o meno variabile.
Detrazione sui premi per l’assicurazione fino al 19%
L’ottenimento della detrazione sui premi dell’assicurazione (calcolata al 19%), prevede il pagamento tracciabile (indipendentemente che si tratti di una carta di credito, debito o bonifico postale o bancario). Tuttavia, in base al tipo di polizza ci sono delle variazioni da tenere in mente.
L’assicurazione stipulata o rinnovata entro il 31 dicembre dell’anno 2000 e contro eventuali infortuni o “sulla vita” va calcolata sul tetto massimo di 530€, a meno che non si tratti di una disabilità grave (in quel caso si considererà una detraibilità pari a 750€).
Quanto alle polizze contro l’invalidità che risulta esser “permanente ad almeno il 5%” e contro la morte, il limite resta lo stesso se il rinnovo o la sottoscrizione è avvenuta dal 1° gennaio del 2001 in poi.
Le medesime regole, condizioni e percentuali possono essere attuate anche in caso di rischio di non autosufficienza, purché non ci siano clausole che possano far recedere il contratto e a patto che il disagio gravi sulla routine.
Detraibilità fiscale aumentata
Secondo il Decreto da parte del Ministero delle Finanze (pubblicato il 22 dicembre dell’anno 2000), la detraibilità è aumentata a 1.291,14€ soltanto sui premi di una polizza contro il rischio di “non autosufficienza”.
Il riconoscimento dell’agevolazione fiscale può esser approvato non solo al contraente e risultato come “assicurato”, ma anche al familiare purché lo stesso sia nello stesso nucleo familiare.