Assegno di divorzio, in alcuni casi è da restituire e si possono recuperare le somme versate all’ex coniuge. Come hanno stabilito le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 32914/22, ci sono alcuni casi particolari in cui è possibile riavere indietro le somme dell’assegno di divorzio. La condizione è che il provvedimento che ha disposto il pagamento, cautelare o di merito, sia modificato in corso di causa. Ciò avviene quando la sentenza definitiva di primo grado o di appello stabilisce nuove condizioni economiche degli ex coniugi in base di una diversa valutazione relativa al passato.
Recuperare l’assegno di divorzio non è però possibile nel caso in cui siano cambiate le condizioni economiche dei rapporti fra ex coniugi ma gli effetti si manifestino dal momento in cui si verificano le circostante e si avanza quindi la domanda. Secondo la Cassazione, come precisa ItaliaOggi, deve infatti essere presente una delle tre ipotesi individuate al momento della valutazione dei fatti pregressi.
Assegno di divorzio e di mantenimento, in alcuni casi si può restituire: le ipotesi
L’assegno di divorzio si può restituire quando opera la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate nel momento in cui si rivaluta la condizione di uno dei due coniugi, e in questa occasione si accerta che non ci sono i presupposti per riconoscere l’assegno di divorzio o di mantenimento. Le somme però sono ripetibili se il giudice rivaluta con effetto retroattivo le sole condizioni economiche del coniuge che versa l’assegno, ma anche se risulta compiuta una semplice rimodulazione al ribasso e si tratta di somme di modesta entità.
In tema di assegno di divorzio la Cassazione aveva anche disposto l’obbligo di versarlo perfino nel caso in cui l’ex coniuge avesse un impiego lavorativo in nero. nelle motivazioni alla sentenza era infatti stato esplicitato come l’ex marito non potesse venire meno all’obbligo di versare alla ex moglie l’assegni di divorzio. La legge infatti non considera il lavoro in nero come un mezzo di sostentamento, dunque resiste l’obbligo di procedere al versamento delle somme dovute nei confronti dell’ex coniuge che sia più debole economicamente. Le risorse economiche della parte più svantaggiata dovrebbero infatti essere tali da permetterle di condurre un’esistenza dignitosa, aveva illustrato la Cassazione.