La sentenza estesa numero 198/2021 della Corte Costituzionale non fa che confermare quanto anticipato lo scorso 23 settembre da un breve comunicato della stessa Consulta: i Dpcm Covid emanati nei mesi più difficili dell’emergenza coronavirus dall’allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sono legittimi in quanto non hanno attribuito alcuna “potestà legislativa” allo stesso Premier.
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A definirlo è il relatore Stefano Petitti che ha depositato la sentenza della Corte Costituzionale in merito alle questioni sollevate dal Giudice di pace di Frosinone circa «la legittimità costituzionale dei Decreti legge n. 6 e n. 19 del 2020, entrambi convertiti in legge, riguardanti l’adozione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), di misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19». In sostanza, chiarisce la Consulta: «Gli articoli l, 2 e 4 del Decreto legge n. 19 del 2020 non hanno conferito al Presidente del Consiglio dei ministri né una funzione legislativa in violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione né poteri straordinari in violazione dell’articolo 78, ma gli hanno attribuito solo il compito di dare esecuzione alla norma primaria mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati.».
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DPCM, COSA DICE LA SENTENZA DELLA CONSULTA
Il ricorso nasce dal caso di un cittadino che nell’aprile 2020 contestò una multa di 400 euro a lui comunicata per aver violato il “lockdown” stabilito dal Decreto Legge e dal Dpcm del Governo Conte-2. Secondo il Giudice di pace, i due Decreti legge avrebbero conferito al Presidente del Consiglio la funzione legislativa o poteri straordinari, in contrasto con gli articoli 76, 77 e 78 della Costituzione: ebbene, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili «per difetto di rilevanza le questioni riguardanti il primo Dl – n. 6 del 2020 – risultato inapplicabile in considerazione del tempo in cui è stata posta in essere la condotta sanzionata». Dichiarate infine non fondate anche le questioni concernenti il Dl n. 19 del 2020 – applicabile al caso concreto – «poiché quest’ultimo ha non solo tipizzato le misure adottabili dal Presidente del Consiglio, ma, stabilendo che la relativa esecuzione debba avvenire secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, gli ha anche imposto un criterio tipico di esercizio della discrezionalità amministrativa, di per sé incompatibile con l’attribuzione di potestà legislativa», conclude la sentenza depositata in data 22 ottobre 2021.