Il Parlamento riscrive il reato di femminicidio, sarà applicabile solo in alcune circostanze. Ecco cosa cambia rispetto al primo disegno di legge

Il reato di femmicidio, proposto in disegno di legge lo scorso marzo, è stato modificato in sede di esame al Senato. Tramite emendamenti proposti dalla maggioranza, il Parlamento ha infatti riscritto il testo del Ddl, prevedendo nuove condizioni per la configurazione dell’illecito che prevede la pena massima dell’ergastolo senza possibilità di attenuanti, che si potrà applicare soltanto qualora il crimine venga commesso in seguito al rifiuto della vittima di intraprendere una relazione o di sottostare a gravi limitazioni della libertà.



Superata quindi la definizione di femminicidio come delitto che colpisce una donna “In quanto donna”, che già aveva fatto discutere alla presentazione della norma, che invece voleva differenziare questo nuovo reato dall’omicidio solo in base al genere della persona uccisa, ma non specificava se andavano considerati legami pregressi o interessi sentimentali da parte del colpevole. Novità anche per i reati minori legati alle violenze agli abusi fisici, come lo stalking e i maltrattamenti, che verranno puniti come atti di discriminazione e odio, con aggravanti previste quando si compiono nell’ambito familiare o quando ne derivano lesioni.



Come cambia il reato di femminicidio dopo la modifica: “Non si applica a qualsiasi delitto che coinvolge una donna”

Con le modifiche al testo di legge che introduceva il nuovo reato di femminicidio, differenziandolo dall’omicidio quando la vittima è donna, l’illecito prende una nuova forma più definita e chiara rispetto al disegno precedente che, come aveva sottolineato anche l’Associazione Nazionale Magistrati, risultava di difficile interpretazione in quanto troppo generico e ampio. Il punire l’uccisione di una donna “in quanto donna” con l’ergastolo senza attenuanti e definire il crimine femminicidio, non poteva infatti essere applicato a tutti i casi, specialmente in quelli dove c’era un’assenza di interessi di tipo affettivo o legami sentimentali e familiari tra assassino e vittima.



La nuova norma quindi si concentra sull’aspetto del rifiuto, che frequentemente come dimostrano i fatti di cronaca, porta a delitti violenti derivati proprio da una mancata volontà di una donna di sottostare ad una qualsiasi condizione imposta dall’uomo, che sia una relazione o un rapporto, ma anche il condurre in ambito familiare, una vita di sottomissione e costrizione o di oppressione con privazione delle libertà.