Secondo l’ultima risoluzione Mef n.6 del 15 giugno 2020 viene dato atto alla sospensione delle ingiunzioni fiscali fino al prossimo 31 agosto 2020 ma di contro non vengono bloccati gli accertamenti dei singoli Comuni: il Governo tramite l’intervento del Ministero dell’Economia dà dunque legittima continuazione al Decreto Cura Italia (rivisto poi dal Dl Rilancio) e all’articolo 67 dove si introduce la sospensione dei termini delle attività di controllo fino al 31 agosto 2020, ma nello stesso momento comporta un differimento di tutti i termini di decadenza e prescrizione che rende dunque possibili gli accertamenti esecutivi dei Comuni. Come spiega il Sole 24 ore, «il ministero dell’Economia conferma che anche per le entrate locali la stessa comporta ope legis il corrispondente differimento dei termini decadenziali e prescrizionali. La precisazione è di particolare rilievo per il mondo dei tributi comunali che non è destinatario di alcuna proroga espressa. Ne consegue, tra l’altro, che i termini in scadenza a fine anno potranno beneficiare di un allungamento pari a 85 giorni».
LA RISOLUZIONE MEF N.6
La nuova risoluzione del Tesoro invece osserva come debba rimanere invariato il divieto di notifica delle cartelle anche per le ingiunzioni fiscali: la legge vigente mette sullo stesso piano la riscossione erariale dello Stato e quella locale, per questo motivo fino al 31 agosto non possono essere notificate tutte le ingiunzioni di pagamento delle entrate comunali. Di contro però il Mef rileva che il riferimento all’articolo 68 del Dl Cura Italia è rivolto «unicamente agli atti già divenuti esecutivi all’8 marzo scorso». Ne consegue, sottolinea ancora il Sole 24 ore nella resa esplicita della risoluzione Mef, che nulla vieta ad oggi ai Comuni di notificare nuovi atti impoesattivi durante il periodo di sospensione delle cartelle «atteso che essi sono, per l’appunto, esclusi dalla previsione in esame».