Lavoro in nero e chiusura dell’azienda/ Basta un solo lavoratore irregolare
Il lavoro in nero può causare la chiusura dell’azienda anche in presenza di un unico lavoratore irregolare. Esiste però un’eccezione di inapplicabilità della sanzione per le piccole imprese.

Il lavoro in nero rappresenta una piaga ancora molto diffusa nel mondo del lavoro. I tentativi per scoraggiare questa problematica non sono mancati nel corso degli anni, prevedendo pesanti multe sia per i datori di lavoro sia per gli stessi lavoratori che si prestano a questo modus operandi. E ora l’Ispettorato del Lavoro Nazionale ha intensificato ulteriormente il sistema sanzionatorio, prevedendo la chiusura dell’azienda anche qualora vi fosse un solo lavoratore in nero, in presenza anche di ulteriori altre condizioni.
I dettagli li troviamo specificati nella nota prot. 162/2023, pubblicata proprio dall’Iln d’intesa col Ministero del Lavoro, dove si legge che “il provvedimento di sospensione va adottato a causa delle (conseguenti) violazioni di norme sulla prevenzione.” Il riferimento è alla mancata predisposizione del Documento Valutazione Rischi (Dvr) e alla mancata nomina del responsabile servizio prevenzione e protezione (Rspp).
In parte non si tratterebbe di una novità, dato che l’atto sanzionatorio in questione in realtà è stato introdotto nel 2006 , non solo per combattere il lavoro in nero ma anche per evitare il rischio di infortuni sul lavoro. Il chiarimento fornito dall’Ispettorato però fa leva sull’applicazione del provvedimento anche con la presenza di un solo lavoratore in nero.
Eccezioni sul lavoro in nero: la salvaguardia delle piccole imprese
Come ha chiarificato l’Ispettorato del lavoro nazionale esisterebbe un solo caso in cui il provvedimento sospensivo non scatterebbe a seguito della scoperta del lavoratore in nero. Qualora infatti il lavoratore irregolare fosse l’unico occupato nell’azienda la sanzione non scatterebbe. Questo risiederebbe nell’esigenza del legislatore di voler salvaguardare le “microimprese”.
Se però dovesse concorrere anche l’assenza delle suindicate misure preventive, compito dell’ispettore sarà quello comunque di intervenire, adottando atti volti a porre fine o comunque a ridurre il rischio di infortuni e ogni altro pericolo per la sicurezza e la salute sul lavoro.
Il lavoro in nero quindi, in questo caso, non verrà perseguito con la stessa rigorosità adottata in un’azienda di maggiori dimensioni e con un numero più elevato di occupati. L’ispettore potrà però prevedere il provvisorio allontanamento del lavoratore finchè il datore di lavoro non provvederà a regolarizzare la sua posizione sotto il profilo della prevenzione.
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