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Home » Lavoro » IL CASO/ Si può licenziare un lavoratore con gravi malattie?

  • Lavoro

IL CASO/ Si può licenziare un lavoratore con gravi malattie?

Francesco Sibani
Pubblicato 27 Marzo 2017
Uffici_pubblici_lavoro_lapresse_2017

(LaPresse)

Recentemente i media hanno parlato del caso di due lavoratori licenziati dopo essersi dovuti sottoporre a operazioni chirurgiche. Il commento di FRANCESCO SIBANI

Nelle scorse settimane i giornali e le televisioni hanno messo in risalto il caso di due lavoratori che sono stati licenziati da due aziende diverse dopo essersi dovuti sottoporre a operazioni chirurgiche particolarmente invasive (rispettivamente un trapianto di fegato e un’operazione al cuore). In uno dei due casi la vicenda ha attirato l’attenzione anche del mondo politico (il ministro Poletti e il Presidente della commissione Lavoro alla Camera, Cesare Damiano, hanno criticato la decisione del datore di lavoro). Il clamore suscitato dalle cronache indurrebbe a pensare che si tratti di casi limite ed eccezionali, ma non è così.


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Vista la frequenza dei casi può essere utile avere qualche punto di riferimento normativo e giurisprudenziale. Anzitutto, il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, art. 18) prevede che “il datore di lavoro, nell’affidare i compiti ai lavoratori, deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza”. Dunque: il datore di lavoro ha espressamente il dovere di verificare che lo stato di salute del lavoratore sia compatibile con i compiti affidatigli. Al riguardo, l’art. 5 dello Statuto dei lavoratori precisa che “il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico” (ciò perché si ritiene che una struttura pubblica offra maggiori garanzie di imparzialità e obiettività rispetto a medici e strutture private). Ma cosa accade se all’esito delle visite mediche emerge che il lavoratore è divenuto inidoneo ai compiti che svolgeva prima di quegli accertamenti?


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In tal caso occorre ricordare che il rapporto di lavoro scaturisce da un contratto a prestazioni corrispettive: a fronte dell’attività lavorativa effettuata dal dipendente il datore di lavoro ha il dovere di corrispondere la retribuzione. Se però il lavoratore si trova nell’impossibilità di rendere la prestazione lavorativa a motivo del suo mutato stato di salute, la corrispettività viene meno e ci troviamo di fronte alla cosiddetta “sopravvenuta inidoneità psicofisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni assegnate”, che secondo la giurisprudenza può giustificare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.


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I Giudici mettono però un limite al potere del datore di lavoro di licenziare. Qualora il lavoratore manifesti una sopravvenuta inidoneità allo svolgimento delle mansioni assegnate, l’azienda può legittimamente licenziarlo se ha certezza del carattere irreversibile dell’inidoneità stessa e se dimostra l’impossibilità di ricollocarlo in mansioni equivalenti o anche inferiori (si veda, ad esempio, Cass. n. 23330/2012). Il licenziamento non è quindi sempre automatico e agevole in tutti i casi in cui il dipendente sia divenuto inidoneo alle sue mansioni (si pensi a quanto può essere difficile avere certezza circa il carattere irreversibile di una patologia). Non solo. In questo caso, come in molti altri, lavorare in un’azienda grande o grandissima assicura una chance in più al lavoratore, che ha maggiori possibilità di essere adibito a mansioni diverse e/o inferiori rispetto a chi è dipendente di un’azienda piccola o media.

Al di là delle norme e degli orientamenti giurisprudenziali viene però da chiedersi se gli attuali strumenti che offre il nostro ordinamento siano davvero in grado di garantire un punto di equilibrio tra la libertà d’iniziativa economica del datore di lavoro e l’interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro e alla tutela della sua salute. Ciò anche in considerazione del fatto che, in molti casi, la prosecuzione del rapporto e dell’attività lavorativa può costituire un fattore che agevola la guarigione. D’altra parte, non pare neppure giusto addossare solo al datore di lavoro l’onere di farsi carico di situazioni così delicate, complesse, impegnative e gravose (anche sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro).

Sarebbe opportuno che il legislatore (e non solo il Giudice, magari reinterpretando il concetto di inidoneità sopravvenuta) intervenisse per fornire idonei correttivi, come sgravi fiscali per chi sceglie di farsi carico di quei lavoratori, maggiore possibilità di alternanza tra terapie e lavoro, ecc. Al riguardo, non si può che condividere l’auspicio di papa Francesco: “I responsabili dei popoli, i dirigenti, hanno l’obbligo di fare di tutto perché ogni uomo e ogni donna possa lavorare e così avere la fronte alta, guardare in faccia gli altri, con dignità”.


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