Torna il collegato fiscale, assente da un anno, quale corredo alla Legge di bilancio di cui si sa ancora ben poco. I partiti stanno attendendo le decisioni del Premier Draghi che a sua volta sta aspettando di comprendere quali sono gli spazi di manovra che può sottrarre alla conflittualità di una maggioranza variegata.
Al momento si è compreso che vi sarà la riforma del catasto fatta digerire sostenendo che “questo” Governo non la utilizzerà per un incremento dell’imposizione. Oltre a questo intervento al momento si conosce la versione del nuovo Patent box che si propone di agevolare le imprese che posseggono beni immateriali (software protetto, brevetti, marchi, disegni e modelli e know-how tutelabile) che potranno per il prossimo quinquennio valorizzare le spese di ricerca sostenute su tali beni.
Ispirandosi al meccanismo del super-ammortamento, la norma introduce una maggior deduzione del 90% (da portare in dichiarazione dei redditi come variazione in diminuzione) che si aggiunge al costo di ricerca e sviluppo dedotto nel conto economico. La super-deduzione vale, in termini di risparmio fiscale (Ires e Irap), e per gli stessi costi non si potrà usufruire (altrimenti si avrebbe un eccesso di agevolazione) del credito di imposta ricerca e sviluppo. Il punto debole di questo provvedimento sta nel fatto che così com’è stato pensato, avendo lo stesso un effetto retroattivo, penalizza le imprese che avevano adottato la precedente versione dell’agevolazione abrogata. Urge, quindi, un intervento che salvi le azioni già messe in atto dalle imprese e ciò per rendere concreto lo Statuto del contribuente che altrimenti continua a essere in balia di provvedimenti non coordinati tra loro. La norma, infatti, va corretta facendo salve le opzioni riguardanti esercizi già chiusi alla data di entrata in vigore del DL, anche se comunicate dopo.
Altro aspetto previsto dall’azione del Governo è quello di procedere a realizzare un avvicinamento tra valori civilistici e fiscali di talune poste di bilancio. In questo senso si sta pensando di agire anche sulla disciplina degli ammortamenti ovvero dei coefficienti utilizzati ai fini fiscali per la formazione del reddito. Si tratta di un passo necessario se solo si pensa che i coefficienti di ammortamento oggi utilizzabili sono quelli contenuti nel decreto del 1988. Il progetto di modifica è ambizioso perché dovrà puntare a determinare la vita utile di impianti, oggi sempre più complessi, che richiede professionalità specifiche. L’intervento non è più procrastinabile perché oggi l’obsolescenza tecnica, per alcuni impianti e/o beni, è molto più rapida di quanto il fisco riconosca. Negli anni precedenti per fronteggiare questo tema si si faceva ricorso agli ammortamenti anticipati (norma abrogata per esigenze di bilancio) che conciliavano spesso gli aspetti fiscali e quelli civilistici dell’obsolescenza dei beni aziendali.
Non vi è traccia, invece, di una norma che aiuti le imprese a superare da sole la fase di crisi e i risultati negativi maturati nel 2020 e anche quest’anno per effetto dei lockdown più o meno prolungati. L’auspicio è quello che sia introdotta una norma che agevoli la ricapitalizzazione delle imprese che superi l’Ace e la Super Ace. Una proposta passa per la riproposizione dell’art. 26 del DL Rilancio da rivedere, forse, solo per la misura delle agevolazioni concesse ai soci e alle imprese.
Il Governo ipotizza poi anche di intervenire sui bonus edilizi. Un intervento è auspicabile poiché la misura degli stessi sta azzerando, in taluni casi, il mercato. È venuto meno, infatti, il contraddittorio tra cliente e impresa per cui spesso il costo dei lavori non è in linea con il mercato e ciò porta al rischio di abusi.
Desta interesse, invece, la proposta di (re)introdurre l’IRI finalizzata a evitare gli effetti distorsivi della variabile fiscale presente oggi tra imprese individuali, società di persone da un lato e società di capitali dall’altro. Il timore di procedere in questo senso è comunque avvertito da coloro i quali oggi usufruiscono della tassa piatta (flat tax) che temono di perdere questo beneficio essendo di fatto agevolati dall’essere “esclusi” dalla progressività della tassazione.
Una semplificazione necessaria appare invece la volontà di voler procedere a una revisione del sistema sanzionatorio tributario puntando ad abrogare le sanzioni per irregolarità formali. A ben vedere basterebbe una presa d’atto da parte dell’Agenzia delle Entrate delle norme già vigenti, articolo 10 comma 3 dello Statuto del contribuente, che individua come non sanzionabili le violazioni meramente formali che già dispone che non sono punibili le violazioni «che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo».
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