“La Famiglia e Il Diritto”: è il titolo della mostra che la Libera Associazione Forense allestisce, presso la fiera di Milano city, dal 29 maggio al 2 giugno, nell’ambito delle manifestazioni del Family 2012. Di seguito, la seconda tappa del viaggio all’interno della mostra.
La nuova disciplina dell’art. 151 c.c. introdotta dalla Riforma del Diritto di Famiglia del 1975, pone a fondamento della separazione giudiziale la previsione di una norma aperta che non elenca ipotesi predeterminate dal legislatore come era nella disciplina precedente, ma si riferisce ad un più generale concetto di intollerabilità della convivenza, il cui contenuto in concreto viene rimesso alla valutazione del giudice.
«La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole» (Articolo 151, comma I, c.c.)
Il carattere aperto della previsione legislativa pone il problema della sua interpretazione e soprattutto nei primi anni di applicazione sorge il dibattito circa l’alternativa tra una concezione “oggettiva” o una concezione “soggettiva” della intollerabilità della convivenza.
Per molti anni i giudici della Suprema Corte si orientano verso la interpretazione oggettiva della norma, ponendo un limite o un messaggio di moderazione nel riconoscere situazioni di intollerabilità ridotte a meri stati soggettivi.
I “fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” devono pertanto essere individuati ed individuabili dall’esterno come circostanze oggettive di particolare gravità, rimesse alla attenta e prudente valutazione del magistrato secondo razionali criteri di comune esperienza, giudicati intollerabili in quanto suscettibili di essere valutati come tali da qualunque altra persona che si venga a trovare in quelle medesime condizioni.
I fatti dedotti, inoltre, devono risultare non episodici ma reiterati e protratti nel tempo e tali da deteriorare notevolmente i rapporti tra i coniugi o, ancora, consistere in una serie continua di atti visti nel loro complesso e continuità.
L’intollerabilità infine non può collocarsi in modo implicito nella sfera di volontà del coniuge a separarsi o venire a coincidere con il mero atteggiamento soggettivo di uno dei coniugi, poiché ciò finirebbe per corrispondere ad una sorta di inammissibile ripudio unilaterale (tra le prime sentenze, Cass.Civ. n. 5752/1979).
In assenza di tale “intollerabilità oggettiva” – consistente in fatti di rilevanza esterna e di particolare gravità riconoscibili come intollerabili da qualunque altra persona si venga a trovare in quelle medesime condizioni, secondo criteri di comune esperienza – il giudice è tenuto a respingere la domanda di separazione.
Si assiste tuttavia negli anni ad una lenta evoluzione della giurisprudenza, che – cogliendo una diversa sensibilità sociale – conduce ad un diverso orientamento, sempre più aperto a valorizzare gli elementi di carattere soggettivo.
Tale interpretazione soggettiva, che sembra dunque da ultimo prevalere, giunge ad intendere il rapporto di coniugio come riconducibile ad un “fatto psicologico squisitamente individuale” come tale non più valutabile nel merito dal magistrato e riconducibile alla mera condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, tale da rendere incompatibile la convivenza per il coniuge che la considera tale per sé ed a prescindere da qualunque altra considerazione sulla addebitabilità della separazione a suo carico per violazione degli obblighi che derivano dal matrimonio (tra le ultime sentenze: Cass.Civ. n. 2274/2012).
La mostra L.A.F. visitabile presso Fiera Milano City (stand C15), attraverso una rassegna necessariamente sintetica dell’evoluzione giurisprudenziale nell’arco di circa quaranta anni con un accenno anche alla giurisprudenza anteriore al 1975, mette in questo modo a raffronto le diverse concezioni del rapporto coniugale che ne sono implicate e la loro portata anche sotto il profilo degli effetti in tema di separazione.
Dal rapporto di coniugio inteso come una relazione che necessita indulgenza, tolleranza e reciproca sopportazione, dove -con le dovute e doverose eccezioni per la gravità delle circostanze- i dissidi e gli urti di temperamento possono essere rimediati nel tempo con l’intelligenza,la misura (o controllo di sé) l’affetto e il perdono, si è passati da ultimo ad una concezione soggettivistica ed intimistica, in cui rischia di prevalere un individualismo slegato dalla relazione e da ciò che invece necessariamente ne permane, specie in presenza di prole.
Tale ultima concezione, nel bilanciare doverosamente gli interessi giuridici contrapposti, non tiene adeguatamente conto della reciprocità dei diritti e dei doveri che sorgono nell’ambito del rapporto di coniugio e della tutela della unità familiare riconosciuta costituzionalmente nell’art. 29 Cost. ed avvalora il progressivo svilimento del ruolo sociale della famiglia, parimenti riconosciuto nell’art. 31 Cost. e, più in generale, dal “Favor familiae” voluto dal legislatore costituente.