M*sturbarsi in treno davanti alle donne non è reato: questo è il verdetto, decisamente clamoroso, emerso attraverso una sentenza della Sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con cui si stabilisce che l’autoerotismo non va interpretato come atto osceno in luogo pubblico, abitualmente punito con la reclusione sino a quattro mesi, stando a quanto stabilito dal Codice Penale. La giustificazione che accompagna tale convinzione è la seguente: “L’interno di un vagone ferroviario non può essere ritenuto un luogo abitualmente frequentato da minori”.
A riportare la notizia è “Il Fatto Quotidiano”, che racconta come tutto sia iniziato da un episodio di cronaca datato giugno 2019, quando una passeggera di un treno fece notare agli agenti della polizia ferroviaria che un uomo presente sul convoglio si stava m*sturbando di fronte ai suoi occhi. In tale circostanza, il diretto interessato fu arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale (diede in escandescenza all’arrivo delle forze dell’ordine, ndr) e di atti osceni in luogo pubblico, compiuti “con il chiaro intento di molestare la donna”.
M*STURBARSI IN TRENO DI FRONTE A UNA DONNA NON È REATO: ECCO COSA È ACCADUTO
Tuttavia, prosegue “Il Fatto Quotidiano”, in tribunale è giunta l’assoluzione per quest’ultimo capo d’accusa, dal momento che non sussisteva “il pericolo che i minori assistessero alla condotta”. Dopo tale decisione, il caso approdò di fronte alla Cassazione, che disse: “Questa Corte ha più volte affermato che per luogo abitualmente frequentato da minori non si intende un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico”.
Inoltre, hanno proseguito gli ermellini, proprio con riferimento ad un caso analogo, è affermato che l’interno di un vagone ferroviario in movimento per l’ordinario servizio viaggiatori non può essere ritenuto un luogo abitualmente frequentato da minori. Da tale precedente, in termini, “non vi è ragione per discostarsi, per cui va escluso che il dato luogo in cui il ricorrente ha tenuto la condotta comporti la integrazione del reato in questione”.