«Se per i giovani con età compresa tra 15 e 29 anni l’apprendistato rappresenta un’efficace possibilità di inserimento, stabile, in azienda e al contempo di completamento di percorsi di studio finalizzati al conseguimento di titoli di studio di livello secondario e terziario o di una qualifica professionale ai fini contrattuali, anche per l’impresa esso costituisce un’opportunità interessante. Oltre a porre in essere le condizioni per valutare e valorizzare le potenzialità dei nuovi inserimenti, le imprese che assumono apprendisti possono infatti beneficiare di importanti sgravi contributivi e fiscali e di interessanti incentivi economici». Diego Fea, esperto di apprendistato e politiche attive del lavoro, commenta in questa intervista per IlSussidiario.net l’importanza di questo tipo di contratto, per cui la Regione Lazio ha deciso di investire 35 milioni di euro per il 2012.
Ci stava parlando degli sgravi…
Per quanto riguarda gli sgravi, la contribuzione a carico dei datori di lavoro è ridotta di norma al 10% della retribuzione imponibile. Inoltre, con la legge di stabilità 2012, per i nuovi contratti di apprendistato siglati dalle micro imprese (meno di 10 dipendenti) è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto. A ciò si aggiunge che le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.
Per quanto riguarda invece gli incentivi?
Su questo tema è rilevante sottolineare che in ingresso l’apprendista può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla qualifica che sarà conseguita la termine del periodo di formazione, con un minore costo retributivo. Oltre ai vantaggi ordinari propri di questo istituto, inoltre, vengono oggi attivate ulteriori iniziative incentivanti. Tra queste ricordiamo il programma AMVA (Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale), promosso da Italia Lavoro Spa (ente strumentale del MLPS) e cofinanziato anche con risorse comunitarie, che offre alle imprese un contributo pubblico fino a 5.500 euro per ogni apprendista assunto con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e di 4.700 euro per ogni apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante.
Secondo lei l’apprendistato può essere considerato il principale strumento per favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro?
La positiva esperienza dei Paesi con sistema educativo duale, in primis la Germania, si è fondata sulla diffusione dell’apprendistato come contratto unico d’inserimento lavorativo dei giovani e al contempo come canale per la prosecuzione del percorso di studi fino al conseguimento di titoli di livello universitario. Questo ha permesso a questi paesi di registrare i più bassi tassi di disoccupazione giovanile anche a fronte della grave crisi economico-finanziaria in atto.
Cosa ci vuole affinché questo avvenga anche in Italia?
Occorre che si realizzino alcune condizioni. Innanzitutto ritengo occorra commisurare la retribuzione dell’apprendista al reale impegno formativo richiesto per il conseguimento di titoli di studio di livello secondario e terziario, applicando parametri di costo del lavoro inferiori a quelli attuali e allineati ai valori adottati in altri modelli europei, come Germania o Francia; credo, inoltre, che debba essere riconosciuta e premiata la “funzione sociale” esercitata dalle aziende che s’impegnano direttamente nella formazione dei propri apprendisti. Al contempo è irrinunciabile riconoscere agli organismi di formazione il ruolo di garanti dell’unitarietà e l’organicità delle diverse componenti del processo formativo in apprendistato. Infatti solo soggetti esperti e specializzati possono assicurare il coordinamento del percorso formativo nonché la verifica e la certificazione dei risultati.
Quali sono invece i principali rischi?
Anche se il Testo Unico dell’apprendistato ha introdotto un processo di riforma realmente innovativo del quadro procedurale e tecnico dell’istituto, esso non è sufficiente per fare dell’apprendistato lo strumento risolutivo del problema della disoccupazione e della sottoqualificazione giovanili. Infatti, ciò che è necessario, proprio indispensabile, è la motivazione per gli imprenditori ad investire in tale istituto. È ormai a tutti chiaro che i vantaggi contributivi, economici e fiscali non sono da soli sufficienti a vincere la ritrosia dei datori di lavoro ad affidarsi ad un contratto che rappresenta comunque un’assunzione di responsabilità significativa e duratura.
Quindi cosa occorre?
Occorre valorizzare l’apprendistato come relazione di natura educativa e formativa sia per i giovani sia per i datori di lavoro. Così l’impresa diventa “ambito educativo” non solo perché luogo di trasferimento di conoscenze e competenze tecniche, ma anche perché in essa possono maturare ed essere trasmesse la concezione del lavoro e il senso della responsabilità. Nella realizzazione di un percorso educativo all’interno dell’impresa il datore di lavoro potrà coinvolgere l’apprendista nel perseguimento degli obiettivi comuni e trasferirgli la consapevolezza del valore del suo lavoro. La responsabilizzazione del giovane lavoratore comporterà l’instaurarsi di un rapporto di fiducia virtuoso per l’impresa e, allo stesso tempo, rappresenterà un’opportunità di crescita umana e professionale per il giovane rendendolo sempre più capace di affrontare e svolgere il proprio lavoro. In questo modo, il processo educativo proprio del rapporto di apprendistato induce una trasformazione in entrambi i soggetti coinvolti (impresa e apprendista), arrivando a rivestire un ruolo importante a livello sociale nella lotta alla dispersione scolastica e alla disoccupazione giovanile, come dimostrano i dati relativi ai Paesi del nord Europa. E allo stesso tempo, diventa un’opportunità per il rilancio di una dinamica di costruzione, una risorsa per la ripresa e la crescita.
Come commenta il recente investimento annunciato dalla Regione Lazio?
Si tratta certamente di un cospicuo programma di investimenti ed un segnale importante, in quanto rappresenta una risposta tempestiva alle sollecitazioni ed alle nuove opportunità introdotte dal Testo Unico per l’apprendistato (approvato il 14 settembre 2011 con D.Lgs. 167/2011) per contrastare il fenomeno della disoccupazione giovanile. Ai dati, noti e sempre allarmanti, relativi alla disoccupazione si aggiungono i segnali di un fenomeno molto grave: nel III trimestre 2011 sono diminuite del 2,2% le persone in cerca di occupazione e sono aumentati dell’1,2% (sono ormai 1,35 milioni) gli inattivi tra i 15 e i 64 anni. Significa che sta crescendo un sentimento di sfiducia e di arresa, che deve essere immediatamente fronteggiato con azioni concrete. È auspicabile che questo rinnovato impegno della Regione Lazio per il rilancio dell’apprendistato quale leva primaria per la qualificazione e l’inserimento al lavoro dei giovani (ed oggi anche dei lavoratori in mobilità) possa rappresentare uno stimolo per le altre regioni e per le Parti Sociali che il Testo Unico dell’apprendistato ha chiamato a mettere a regime questo strumento entro il 25 aprile.
Come mai invece le altre regioni sono così in ritardo nell’avvio di un simile percorso?
In merito alla responsabilità di presunti ritardi in capo alle regioni nel rilancio dell’apprendistato ai sensi del Testo Unico è doveroso fare chiarezza… precisando alcuni vincoli applicativi. L’adozione del Testo Unico richiede sia alle Regioni sia alla contrattazione collettiva di adeguare (per i diversi aspetti di competenza) la “disciplina” che oggi regola aspetti giuslavoristici ed aspetti formativi delle diverse tipologie in cui si articola il contratto di apprendistato (apprendistato per la qualifica o il diploma professionale, apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, apprendistato per l’alta formazione e la ricerca). In via generale alle Regioni spetta la disciplina dell’offerta formativa pubblica rivolta agli apprendisti.
Si spieghi meglio.
Occorre tener presente che per quanto riguarda il primo tipo di apprendistato, finalizzato all’acquisizione del titolo di qualifica o di diploma professionale, la regolamentazione regionale potrà avvenire solo a seguito dell’Accordo nazionale (tra MIUR, MLPS e regioni, sentite le Parti Sociali) che definirà gli standard formativi comuni, a garanzia della validità nazionale dei risultati conseguiti in apprendistato. Seppur il confronto sia già stato avviato ad oggi non è ancora stato sottoscritto l’accordo e pertanto le regolamentazioni regionali e la stipula di questa tipologia contrattuale non risulta ancora possibile (se non in forma residuale ai sensi della previgente normativa).
E la seconda tipologia di apprendistato?
L’apprendistato professionalizzante, o contratto di mestiere finalizzato al conseguimento non di un titolo di studio ma di una qualificazione riferita ai profili contrattuali, sarà stipulabile ai sensi del Testo Unico solo a seguito di adeguamento dei CCNL; pertanto anche in questo caso le Regioni potranno adottare la nuova disciplina e finanziare l’offerta formativa pubblica (peraltro limitata alle sole competenze di base e trasversali e per un max di 120 ore di formazione in 3 anni) solo a seguito di rinnovo dei CCNL. L’unica tipologia di apprendistato immediatamente operativa ai sensi del Testo Unico è quella finalizzata al conseguimento, in condizione lavorativa, di diplomi d’istruzione studio secondari e universitari (laurea, master, dottorato di ricerca) nonché di alta formazione e ricerca. In considerazione dei vincoli di cui ho parlato non credo si possa, almeno per ora, accusare le Regioni di un “ritardo” nell’applicazione del Testo Unico; nella maggior parte dei casi (e sicuramente in Lombardia), ci consta siano stati avviati i lavori di adeguamento degli impianti normativi e programmatori che dovrebbero consentire di rispettare la scadenza del 25 aprile per l’avvio del nuovo regime di apprendistato.
Cosa è stato fatto invece fino ad ora in questa direzione?
Ci sono molte esperienze interessanti, che sino ad oggi hanno però avuto un carattere squisitamente sperimentale, e quindi quantitativamente limitato. Per esempio, relativamente alla tipologia di apprendistato finalizzata al conseguimento di diplomi d’istruzione secondari e universitari (laurea, master, dottorato di ricerca) nonché di alta formazione e ricerca, diverse regioni hanno progettato o sviluppato sperimentazioni già avviate con il quadro normativo previgente (D.Lgs. 276/03).
E a livello nazionale?
A livello nazionale è in corso un ricco processo di confronto tra le Regioni che dovrà portare a breve ad un Accordo Stato-Regioni che porterà alla piena operatività l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: si tratta di portare a sistema quanto è già stato avviato in via sperimentale da alcune Regioni e Province Autonome (Lombardia, Veneto, province autonome di Trento e Bolzano) e che ha prodotto interessanti risultati anche con i più giovani. In questi mesi sono stati firmati i primi Accordi e Contratti Collettivi nazionali in cui le parti sociali hanno posto mano anche al tema dell’apprendistato. Il CCNL Studi Professionali, quello dell’ABI e quello delle Cooperative Sociali, ma anche gli Accordi che hanno riguardato commercio e turismo hanno di fatto anticipato le nuove leggi nazionali e regionali, fissando i binari su cui sviluppare percorsi che fondano in maniera ottimale crescita formativa e consolidamento occupazionale dei giovani.
(Claudio Perlini)